Demolizione di manufatto su area contesa: la falsità dei presupposti annulla l’ordine (TAR Abruzzo n. 12 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’accertata natura demaniale del suolo occupato. Se il provvedimento si limita a richiamare un accertamento privo di riscontri fattuali sulla demanialità, mentre il giudicato ha riconosciuto la natura allodiale del sedime e non può escludersi che il manufatto ricada su area privata, l’ordine è viziato per falsità dei presupposti ed errata istruttoria. Il manufatto installato in forza della normativa emergenziale post-sismica non è abusivo, essendosi formato un titolo abilitativo tacito in deroga alle norme edilizie. La demolizione richiede, in tal caso, l’annullamento in autotutela del titolo, non la mera contestazione della sua inesistenza.

Il Fatto

Il Comune dell’Aquila ha ordinato la demolizione di un container adibito a bar, collocato in una frazione cittadina su un sedime che l’amministrazione assume di proprietà pubblica. A fondamento dell’ordine il provvedimento richiama un accertamento della Polizia municipale e rileva l’assenza di titoli autorizzativi, applicando la sanzione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001.

I ricorrenti, proprietario e comodatario del suolo, hanno impugnato l’ordinanza deducendo eccesso di potere per falsità dei presupposti, errata istruttoria e violazione di giudicati civili e amministrativi che avevano collocato l’area in proprietà privata. Il Comune si è costituito; la Regione non ha resistito. Il ricorso è stato deciso all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo capo di motivazione, fondato sull’inesistenza di un titolo abilitativo. Il dato è smentito dalla richiesta di autorizzazione protocollata nel 2009, con cui il ricorrente ha chiesto di collocare il container sul terreno dopo la distruzione del locale commerciale causata dal sisma. Le ordinanze comunali n. 57 e 58 del 2009 consentivano ai titolari di attività produttive con sede inagibile di realizzare manufatti temporanei sostitutivi su suoli privati, in deroga al PRG.

Richiamando un proprio precedente (TAR Abruzzo n. 813 del 10.12.2015), il Tribunale ribadisce che non è abusiva l’opera realizzata in base a un’autorizzazione in precario, anche quando questa consegua a una segnalazione non osservata dall’amministrazione e confluita in un provvedimento abilitativo tacito. La regolamentazione emergenziale mirava a favorire la ripresa delle imprese, abilitandole alla rilocalizzazione delle attività.

Da qui la conseguenza processuale: poiché il Comune muove dal presupposto della demanialità dell’area, l’ordine avrebbe dovuto fondarsi sull’annullamento in autotutela del titolo tacitamente formatosi, non sulla sua inesistenza. Irrilevante è inoltre l’epoca di allestimento, collocata tra il 2008 e il 2011, perché solo un accertamento di preesistenza al sisma avrebbe escluso l’operatività della deroga.

Il punto decisivo si sposta sul secondo capo di motivazione, autonomo dal primo. L’ordinanza richiama un accertamento nel quale non si rinvengono riscontri sulla asserita demanialità, che appare incerta. Il Collegio valorizza tre circostanze: la sentenza civile che, accogliendo l’opposizione del proprietario, richiama il giudicato del Commissario per gli usi civici sulla natura allodiale della particella; l’accertamento tecnico che descrive l’originaria particella come fabbricato con corte esclusiva; la planimetria catastale che, sovrapposta alla fotografia aerea, sembra ricomprendere il container entro quel sedime.

Non potendosi escludere che il manufatto ricada sull’area di cui è accertata la natura privata, resta incerto il presupposto dell’abusività ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione della non agevole ricostruzione fattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *