Parco eolico tra bilanciamento interessi e insindacabile scelta progetto definitivo (TAR Toscana n. 28 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione unica di un impianto eolico il giudice amministrativo non sostituisce la valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica compiuta dall’amministrazione, ma ne verifica la coerenza logica e la sufficienza motivazionale. Il bilanciamento degli interessi espresso nel provvedimento conclusivo è sindacabile solo per illogicità, irrazionalità o travisamento, non per mera divergenza rispetto ai pareri contrari espressi in Conferenza di servizi. Oggetto dell’autorizzazione è il progetto definitivo: la conformità delle macchine, le verifiche sismiche e la progettazione esecutiva appartengono a una fase successiva. L’esame delle alternative progettuali richiesto dalla disciplina della VIA si esaurisce nella comparazione documentata delle soluzioni ragionevoli, non imponendo la scelta del modello meno impattante in assoluto.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna la delibera di Giunta regionale con cui la Regione Toscana ha rilasciato il PAUR per un impianto eolico di potenza complessiva pari a 29,6 MW, localizzato in più Comuni dell’alto Mugello e, per le opere accessorie, nel proprio territorio. Oggetto di censura è anche la Deliberazione del Consiglio dei Ministri che non ha accolto l’opposizione del Ministro della Cultura avverso il provvedimento regionale.
Il ricorrente deduce il difetto di motivazione sulla prevalenza degli interessi, il contrasto con il PIT/PPR e con il piano territoriale provinciale, la mancata acquisizione della valutazione del Parco nazionale sui siti Natura 2000, l’assenza di alternative progettuali nel SIA, l’indeterminatezza del modello di aerogeneratore e il difetto di autorizzazione sismica. Nel corso dell’udienza pubblica il Comune chiede l’acquisizione di una nota regionale relativa alla sospensione in autotutela di alcuni lavori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la rilevanza della nota regionale depositata in udienza: essa attiene all’accertamento di eventuali difformità realizzative rispetto al PAUR, mentre la controversia ha per oggetto l’autorizzazione in sé. Il documento resta quindi esterno al perimetro del giudizio.
Sul primo motivo il TAR rileva che la delibera dà conto dei pareri contrari della Soprintendenza e del Comune e contiene un giudizio di sintesi sugli interessi prevalenti. La ponderazione si fonda sugli studi del proponente, sulle misure di mitigazione e sul quadro prescrittivo della Conferenza di servizi e non risulta né illogica né irrazionale. Il sindacato di legittimità non può spingersi a rinnovare la scelta amministrativa.
Quanto al contrasto con il PIT/PPR, il Collegio valorizza il parere del Settore regionale competente in materia di paesaggio, che ha ritenuto il progetto compatibile subordinatamente a specifiche prescrizioni. L’impianto non ricade in aree vincolate ai sensi dell’art. 136 d.lgs. n. 42/2004; la censura sulla vicinanza al Parco nazionale si fonda sulla mera visibilità dei manufatti e non sulla loro collocazione; la deduzione sulle aree di valore estetico percettivo resta indimostrata. Le censure sui siti Natura 2000 si scontrano con la valutazione della Regione Emilia Romagna e con le prescrizioni sulla chirotterofauna, non specificamente contestate.
Sull’art. 22, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 152/2006 il TAR osserva che le alternative sono state richieste e comparate: il proponente ha illustrato i motivi della scelta del layout, escludendo turbine di taglia inferiore per ragioni di percezione paesaggistica e di estensione dei crinali. Quanto al modello di aerogeneratore, oggetto dell’autorizzazione è il progetto definitivo, come previsto dalle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010; la conformità delle macchine alle caratteristiche dichiarate appartiene alla fase esecutiva. Il difetto di autorizzazione sismica è escluso dalla stessa natura definitiva della progettazione.
Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate tra ricorrente, controinteressata e amministrazioni costituite.
Nota della Redazione
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