Ottemperanza a giudicati di condanna alle spese e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4644 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione che, dopo la notificazione del giudicato di condanna al pagamento delle spese legali, non abbia adempiuto nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione resistente che si costituisca con atto di mera forma e non contesti l’an e il quantum del credito non può opporre alcuna difesa utile. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, le cui funzioni sono attivate solo su istanza del creditore. L’attività del commissario rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, sicché non è dovuto alcun compenso; le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore in proprio, agisce per l’ottemperanza a tre sentenze del Tribunale di Como e del Tribunale di Milano, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di spese legali con distrazione in suo favore, per complessivi € 2.121,88.

Tutte le decisioni sono passate in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalle Cancellerie. Le sentenze sono state notificate all’amministrazione tra febbraio e marzo 2026, senza che sia seguito l’adempimento. Decorso il termine di 120 giorni, il ricorrente chiede la condanna all’esecuzione e l’adozione degli atti necessari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la procedibilità del ricorso, sul rilievo che dopo la notificazione delle sentenze è decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio dà atto dell’avvenuto accredito, in data 29 luglio 2026, delle somme dovute per la sentenza del Tribunale di Como. Per tale parte il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere.

Per le altre due sentenze il ricorso è accolto. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione, costituita con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né indicato l’andamento della procedura: i crediti non sono quindi contestati nell’an e nel quantum.

Il Tribunale dichiara pertanto l’inottemperanza e ordina al Ministero di dare esecuzione ai giudicati entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni.

Il Collegio esclude espressamente la corresponsione di alcun compenso al commissario, rientrando l’incarico nei compiti istituzionali del suo ufficio. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate in € 800,00 per compensi, in ragione del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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