Ordine di demolizione generico e indeterminato sui destinatari è illegittimo (TAR Campania n. 5408 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 nei confronti di più proprietari di un fabbricato condominiale è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando non consente di individuare, tra le diverse unità immobiliari, quali siano effettivamente difformi dal titolo edilizio e quali siano i rispettivi addebiti di responsabilità. La sanzione demolitoria deve essere determinata nel suo oggetto e riferibile con precisione ai singoli destinatari, non essendo sufficiente il richiamo generico a una variazione essenziale dell’intero organismo edilizio. È parimenti viziata la motivazione che affermi, senza concreti elementi, la sopravvenuta inefficacia di una licenza edilizia per effetto della successiva, quando questa si atteggi a titolo integrativo della prima. Resta inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione della relazione tecnica endoprocedimentale richiamata nel provvedimento finale.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari in un fabbricato condominiale di quattro piani fuori terra, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto, insieme agli altri condomini, la demolizione delle opere ritenute abusive. Il provvedimento muoveva dalla comparazione tra lo stato dei luoghi e la licenza per sopraelevazione n. 132 del 1968, ravvisando differenze di sagoma, prospetti, consistenza superficiale e volumetrica, un diverso numero di unità immobiliari e il mutamento di destinazione di parte del garage in abitazione.

Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva. I ricorrenti deducevano violazione di legge ed eccesso di potere, estendendo l’impugnazione alla relazione tecnica richiamata nel provvedimento. Il Collegio, con ordinanza collegiale, accoglieva l’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale circoscrive la cognizione al provvedimento effettivamente lesivo, ossia all’ordinanza demolitoria, dichiarando inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione della relazione tecnica, atto endoprocedimentale destinato a essere recepito nel provvedimento finale.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata la censura di carenza istruttoria e motivazionale. L’ordine di demolizione non consente di distinguere le specifiche unità immobiliari interessate dalle pretese difformità e, dunque, di cogliere le posizioni abusive individuali. Dal testo non emerge quali parti dell’edificio risultino assentite e quali difformi, tenuto conto che la realizzazione si avvale di due licenze edilizie.

È dirimente l’assenza di qualsiasi indicazione idonea a mettere i condomini in grado di comprendere quali unità siano effettivamente difformi e quali siano i rispettivi addebiti. Ne derivano l’indeterminatezza e l’impraticabilità della sanzione demolitoria, anche considerando che il terzo piano non potrebbe subire compromissioni stante la pendenza dell’istanza di condono. Il Tribunale richiama, per un caso analogo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016 n. 2963.

Parimenti generica è la motivazione che afferma, senza concreti elementi di fatto, che la licenza del 1968 avrebbe superato quella del 1964 per successione temporale. La seconda licenza si atteggia piuttosto a titolo edilizio integrativo della prima, essendo stata rilasciata per la costruzione di due appartamenti in sopraelevazione su un fabbricato dato per già esistente.

L’ordinanza è dunque dichiarata illegittima per eccesso di potere da difetto di istruttoria e di motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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