Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 3758 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione del giudicato amministrativo da parte dell’amministrazione, che attribuisca al ricorrente il bene della vita richiesto, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. La declaratoria non preclude la regolazione delle spese, che il giudice amministrativo disciplina secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio opera quando il ricorrente sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere la prestazione dovuta e l’amministrazione abbia dato esecuzione solo in pendenza del giudizio. In tal caso le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate secondo i parametri ordinari.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a un concorso pubblico per titoli indetto per la costituzione di dieci rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di cui cinque riservati al personale di ruolo, per la figura di operatore di stazione. Collocato al venticinquesimo posto della graduatoria, impugnava gli esiti con un primo ricorso, accolto con sentenza n. 1338 del 24.04.2025, che annullava gli atti gravati, esclusi bando e regolamento, indicando il corretto riesercizio del potere.
In sede di ottemperanza l’amministrazione pubblicava una nuova graduatoria che confermava posizione e punteggio del ricorrente. Questi proponeva allora ricorso per l’esecuzione del giudicato, deducendo la violazione ed elusione dello stesso sotto plurimi profili, tra cui la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, la mancata attivazione del soccorso istruttorio per il servizio part-time e il mancato riconoscimento del diploma di tecnico superiore ITS quale titolo di studio superiore.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’amministrazione depositava memoria documentando una nuova ricognizione della posizione del ricorrente, con attribuzione di un punto aggiuntivo per il diploma ITS, rivalutazione complessiva dei titoli, punteggio di 2,33 punti e collocazione al diciassettesimo posto, utile ai fini dell’assunzione. Su tale base l’amministrazione chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All’udienza i difensori del ricorrente rappresentavano l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese; l’Avvocatura dello Stato concludeva per la compensazione. Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni sul sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
La regolazione delle spese è affrontata con il criterio della soccombenza virtuale. Il Tribunale valorizza la circostanza che il ricorrente è stato costretto ad adire il giudice amministrativo per ottenere il bene della vita cui aspirava, ricavandone il presupposto per porre le spese a carico dell’amministrazione resistente.
Il dispositivo liquida in favore del ricorrente la somma di € 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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