Silenzio amministrativo e ritardo nell’erogazione del contributo: interessi legali (TAR Sicilia n. 36 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che riconosce la spettanza di un contributo pubblico e lo eroga solo in esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo adempie tardivamente a una obbligazione pecuniaria. Il privato matura il diritto al pagamento degli interessi moratori, che decorrono dal momento in cui l’Amministrazione è stata messa in mora con la proposizione dell’azione giudiziale a tutela del bene della vita. Gli interessi si liquidano nella misura legale ai sensi dell’art. 1224 c.c., non trovando applicazione il d.lgs. n. 231/2002 quando difetta il presupposto della transazione commerciale. La rivalutazione monetaria non è dovuta d’ufficio, perché i debiti di valuta restano soggetti al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c. e il maggior pregiudizio patrimoniale va dimostrato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al Ministero l’ammissione agli incentivi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 205/2006. Con provvedimento del 2013 il Ministero accoglieva l’istanza e riconosceva un contributo di € 736.987,94. A seguito di informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza, l’Amministrazione annullava in autotutela l’ammissione al contributo. Il TAR annullava la nota ministeriale con sentenza n. 2680/2022.
Intervenuta una sentenza penale che accertava la correttezza delle richieste di contributo, la società diffidava il Ministero a rideterminarsi. Ottenute solo rassicurazioni, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare il silenzio e ottenere il risarcimento dei danni. Con sentenza non definitiva n. 503/2024 il TAR accoglieva la domanda di accertamento del silenzio, disponeva la conversione del rito sulla domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e rinviava all’udienza del 7 novembre 2024. Nelle more il Ministero erogava il contributo con decreto del 26 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia tardivamente adempiuto alla propria obbligazione pecuniaria e che sia quindi maturato il diritto agli interessi moratori. La relativa domanda rientra nell’ambito della giurisdizione amministrativa, essendo accessoria rispetto alla pretesa sostanziale dedotta.
Quanto alla decorrenza, gli interessi sono dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza penale che ha accertato la correttezza delle richieste di contributo. Il Collegio ritiene l’Amministrazione già messa in mora dal momento della proposizione dell’azione giudiziale accolta con la sentenza n. 2680/2022. Tale azione, oltre alla pretesa caducatoria, mirava a imporre il riesercizio del potere in funzione attributiva del bene della vita sul piano sostanziale, secondo il principio espresso da Consiglio di Stato sez. VI n. 357 del 2022.
Sulla misura, gli interessi sono liquidati nella misura legale ai sensi dell’art. 1224 c.c. Il Collegio esclude l’applicazione del d.lgs. n. 231/2002, perché nel caso di specie non ricorre una transazione commerciale. Il presupposto della norma va inteso come contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo, secondo Consiglio di Stato sez. IV n. 6859 del 2024 e Cass. civ. sez. II n. 10528 del 2022.
Il Collegio nega anche la rivalutazione monetaria. Ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. i debiti di valuta sono soggetti al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c.; la rivalutazione non può quindi essere riconosciuta automaticamente e il pregiudizio ulteriore rispetto all’ordinaria fecondità del denaro va dimostrato, come affermato da TAR Campania n. 6596 del 2023.
La domanda risarcitoria è accolta. Il Ministero è condannato a pagare gli interessi legali sulla somma di € 736.987,94 dalla pubblicazione della sentenza penale sino al 4 luglio 2024, data dell’erogazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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