Ordine di demolizione legittimo anche senza esame della sanabilità dell’opera (TAR Sardegna n. 423 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione può essere legittimamente adottato per la sola realizzazione di una nuova costruzione in assenza del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, senza che l’Amministrazione debba previamente verificare la sanabilità dell’opera. La verifica di conformità presuppone infatti un’apposita istanza dell’interessato e non costituisce un onere istruttorio dell’ente. Qualora il provvedimento sia plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento è sufficiente a sorreggerlo, restando irrilevanti le censure rivolte ai restanti profili motivazionali. In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’edificazione ex novo di un fabbricato di rilevanti dimensioni, in assenza di autorizzazione, integra un’ipotesi di radicale insanabilità ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, non sussumibile tra le eccezioni del comma 4.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile realizzato su un terreno in zona agricola del Comune di Capoterra, ricadente in Z.T.O. “E”. A seguito di ispezione del Corpo forestale di vigilanza ambientale, l’Amministrazione accertava la presenza di un fabbricato in muratura, privo di rifiniture, suddiviso internamente in più locali, con copertura a due falde e recinzione del lotto. Ricevuta la relazione, il Comune adottava l’ordinanza di demolizione, rilevando che le opere ricadevano in sottozona E3, non risultavano sanabili secondo le N.T.A. del P.U.C. e interessavano un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 142 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 36 d.lgs. n. 380/2001 per difetto di istruttoria sulla sanabilità; dall’altro, la carenza di motivazione in ordine al contrasto con l’art. 24 delle N.T.A. del P.U.C., che a suo dire consentirebbe l’edificazione residenziale in zona E3 anche prescindendo dall’attività agricola.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso muovendo da un dato incontestato: l’immobile è stato realizzato senza autorizzazione paesaggistica e senza permesso di costruire. Su questa base il Collegio richiama l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e afferma che la sanzione demolitoria può essere irrogata per la sola realizzazione di una nuova costruzione in assenza del titolo edilizio, a prescindere dalla sanabilità dell’opera. Quest’ultima, infatti, è verifica da condursi solo a condizione che l’interessato presenti un’istanza di accertamento di conformità.

Il provvedimento è poi qualificato come plurimotivato. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 104 del 2023, n. 9161 del 2022, n. 6928 del 2019 e altre conformi), il Tribunale osserva che, quando più ragioni autonome sostengono l’atto, la legittimità anche di una sola è sufficiente a sorreggerlo. Le censure rivolte agli altri profili motivazionali restano perciò irrilevanti.

Nel merito, il Collegio esclude comunque la sanatoria paesaggistica. L’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 impone di sottoporre preventivamente all’autorità preposta qualsiasi trasformazione di beni vincolati; l’art. 149 prevede eccezioni limitate agli interventi minori e all’attività agro-silvo-pastorale. L’art. 167, comma 4, ammette l’accertamento di compatibilità solo per i lavori che non abbiano creato superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimi. Il fabbricato in esame, per consistenza superficiaria e volumetrica, non rientra in alcuna eccezione: si tratta di edificazione ex novo in zona vincolata, con obbligo di rimessione in pristino.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ritiene che l’Amministrazione non dovesse aggiungere motivazione ulteriore rispetto alla descrizione delle opere e all’indicazione della norma violata (art. 24 N.T.A. del P.U.C.). Sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare il rispetto delle condizioni che consentono l’edificazione residenziale in zona agricola. Il ricorso è dichiarato infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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