La natura oggettiva della demolizione e l’irrilevanza dell’errore del tecnico (TAR Emilia-Romagna n. 330 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ha natura oggettiva e ripristinatoria: colpisce il bene e prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa del soggetto destinatario, restando irrilevante l’eventuale buona fede del proprietario. La circostanza che l’abuso sia stato indotto dall’inganno del tecnico officiato esula dal campo di cognizione del giudice amministrativo, salvi i rimedi civilistici di rivalsa. La mancanza di autorizzazione paesaggistica integra autonoma e sufficiente ragione del ripristino, ai sensi dell’art. 167, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 42/2004, rendendo ultronea la qualificazione edilizia dell’intervento. Il potere di repressione degli abusi edilizi non è soggetto a termine decadenziale e nessun affidamento tutelato è riconoscibile in capo al privato per il ritardo dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario, e la società ricorrente hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di un fabbricato residenziale e della retrostante platea in cemento armato, con ripristino dei luoghi e applicazione di una sanzione pecuniaria. L’atto si fondava su un intervento eseguito in area rurale a rilievo paesaggistico: demolizione integrale di un edificio rurale unitario oggetto di vincolo di tutela storica, nuova costruzione diversa per sedime, sagoma e volume, realizzazione della platea, il tutto in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e nel mancato rispetto della normativa antisismica.

I ricorrenti hanno ammesso l’abuso, sostenendo di essere stati tratti in inganno dal proprio tecnico, che con documentazione artefatta avrebbe fatto credere di aver acquisito i titoli necessari. Hanno quindi dedotto violazione delle garanzie partecipative ed eccesso di potere per lesione dell’affidamento, chiedendo l’annullamento del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla natura oggettiva della sanzione demolitoria: essa ha carattere ripristinatorio, colpisce il bene e prescinde da dolo o colpa del destinatario. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che l’ordinanza può essere emanata anche verso il proprietario non responsabile dell’opera abusiva, poiché gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, salvi i rimedi civilistici di rivalsa nel rapporto privatistico. La dedotta condotta infedele del tecnico è quindi estranea al giudizio.

Quanto alle garanzie partecipative, il Tribunale osserva che la comunicazione di avvio è stata inviata due mesi prima del provvedimento finale e che i ricorrenti hanno preso parte al sopralluogo. La mancata concessione di una proroga per il deposito di una memoria costituisce scelta discrezionale dell’Amministrazione, non sindacabile ove il termine iniziale non risulti irragionevolmente compresso.

Il Collegio rileva poi che i ricorrenti non hanno presentato né istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, né istanza di commutazione della sanzione demolitoria in pecuniaria. Tali valutazioni spettano all’autonomia del proprietario e si collocano in fase esecutiva, non costituendo condizioni di legittimità dell’ordine di demolizione.

Nel merito, la mancanza di autorizzazione paesaggistica è sufficiente, ai sensi dell’art. 167, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 42/2004, a fondare la remissione in pristino: ciò priva di interesse concreto la questione della qualificazione edilizia dell’intervento, se nuova costruzione o ristrutturazione edilizia pesante.

Infine, il ritardo nell’esercizio dei poteri di controllo non è causa di illegittimità. Come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 9/2017, il potere di repressione non è soggetto a termine decadenziale e nessun affidamento è tutelabile, non sussistendo un obbligo generalizzato di controllo preventivo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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