Silenzio assenso edilizio non si forma senza comunicazione di inizio lavori (C.G.A.R.S. n. 330 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale Sicilia n. 17/1994, non si perfeziona per il solo decorso dei centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza. Il procedimento resta aperto finché l’interessato non comunica l’inizio dei lavori: solo da tale comunicazione decorre la seconda fase, che si chiude con un intervento esplicito dell’amministrazione o con il decorso di trenta giorni. La concessione tacita presuppone inoltre la conformità del progetto alla disciplina urbanistica e la prova dei presupposti posti a carico del richiedente, che non può invocare un affidamento tutelabile in assenza dei requisiti di legge. Il giudice verifica la corrispondenza tra progetto e stato reale dei luoghi mediante gli esiti della verificazione.
Il Fatto
Gli appellanti, proprietari di un lotto nel territorio di un comune siciliano, presentavano nel 2006 domanda di concessione edilizia per una villa unifamiliare di volume complessivo pari a mc 938,11. A fondamento dell’istanza richiamavano il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’ufficio comunale, che indicava una porzione del terreno in zona omogenea B3 e la restante parte in zona agricola E.
L’amministrazione comunicava il parere contrario, rilevando che l’area di intervento ricadeva in zona agricola e che non erano rispettati gli indici di zona. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso, escludendo la formazione del silenzio assenso e rilevando l’inapplicabilità del parametro invocato dai ricorrenti. La parte proponeva appello, deducendo travisamento dei fatti, violazione delle norme di piano e mancato rispetto dei termini procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione logicamente prioritaria della formazione del silenzio assenso. Richiamando l’orientamento secondo cui il decorso dei centoventi giorni attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all’ottenimento della concessione, la sentenza precisa che il procedimento non può dirsi concluso fino alla comunicazione di inizio dei lavori. Solo da quella comunicazione si apre la seconda fase, che termina con un provvedimento esplicito dell’amministrazione o con il decorso di trenta giorni. Il motivo è quindi infondato.
Passando alla disciplina di zona, il C.G.A.R.S. conferma la correttezza delle conclusioni del primo giudice. L’art. 15 delle N.T.A. invocato dagli appellanti disciplina esclusivamente i lotti di superficie superiore a mq 120 e non superiore a mq 200, mentre il fondo in questione ha estensione ampiamente maggiore. Alla zona B3 si applica invece l’art. 15.3 delle N.T.A., richiamato nel certificato di destinazione urbanistica, con il relativo indice fondiario. Il motivo è ininfondato.
La Corte recepisce poi gli esiti della verificazione disposta nel corso del giudizio, che ha accertato come il progetto ricada in parte in zona E e in parte in zona B3, in misura insufficiente a consentire l’edificazione prevista, e come l’individuazione dell’intervento, della sagoma e delle dimensioni del terreno non siano corrette rispetto allo stato reale dei luoghi. Da ciò deriva l’infondatezza del primo motivo.
Quanto alla mancata coincidenza tra catasto e progetto, il Collegio la ritiene irrilevante: l’amministrazione non la utilizza per fondare un autonomo motivo di diniego, ma solo per individuare esattamente la collocazione dell’intervento.
In assenza dei presupposti di legge non è configurabile alcun affidamento tutelabile degli appellanti. L’appello è respinto con conferma della sentenza, con compensazione delle spese di secondo grado e condanna dell’appellante al pagamento del compenso del verificatore, liquidato in euro 5.000,00.
Nota della Redazione
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