Demolizione al nuovo proprietario per abusi descritti e unitariamente valutati (Cons. Stato n. 1517 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato: essa è sorretta da adeguata motivazione quando contiene la descrizione delle opere abusive, la loro localizzazione e le ragioni della loro abusività, non occorrendo alcuna valutazione autonoma di pubblico interesse. Il destinatario dell’ordine è individuato in base al solo rapporto reale con il bene, giacché l’obbligo di demolire grava propter rem sul titolare attuale e prescinde dall’imputabilità soggettiva dell’abuso. Il nuovo acquirente succede nei rapporti attivi e passivi relativi al bene, subendo gli effetti del diniego di sanatoria e dell’ingiunzione di demolizione anche se l’abuso è stato commesso dal precedente proprietario. Gli abusi vanno valutati in modo unitario e complessivo, non atomistico, con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare e alla loro incidenza sul contesto.

Il Fatto

La vicenda riguarda un complesso immobiliare in Comune di Bordighera, interessato da un permesso di costruire del 2005 per la sistemazione di un terreno con rifacimento di muri di sostegno lungo un rio. Nel 2012 un sopralluogo congiunto accertava una serie di difformità: apertura di pista di cantiere, muri di contenimento non rivestiti in pietra e diversamente collocati, realizzazione di nuovi muri, discarica di materiali da demolizione e sponde del rio eseguite con modalità difformi dal titolo. Seguivano ordinanze di demolizione, un diniego di accertamento di conformità e una nuova ingiunzione nel 2017.

Nel 2023 un decreto di trasferimento del Tribunale trasferiva la proprietà di parte dei terreni e del fabbricato a una società, che nel 2024 riceveva una nuova ordinanza di demolizione quale attuale proprietaria. La società impugnava gli atti davanti al TAR Liguria, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello deducendo l’omessa pronuncia su più motivi del ricorso introduttivo, la genericità degli ordini e l’insussistenza degli abusi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, dichiarando di poterne prescindere stante l’infondatezza nel merito. Il nucleo della decisione riguarda la dedotta genericità della descrizione: per il Collegio le opere sono compiutamente individuate quanto a descrizione e localizzazione nelle ordinanze gravate, in correlazione con la relazione di sopralluogo e con i mappali divenuti di proprietà della società, così che nessun ragionevole dubbio può sorgere in merito alle opere da demolire e alle attività di ripristino.

Sul punto la Sezione richiama l’orientamento secondo cui l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, dotata di motivazione sufficiente se contiene la descrizione delle opere e le ragioni della loro abusività (Cons. Stato, Sez. II, n. 1299/2024; Sez. II, n. 3052/2024). Viene ribadito che tale principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi, richiamando l’Adunanza plenaria n. 9/2017 e la Sez. II n. 8617/2023.

Quanto all’asserita omessa ingiunzione nei confronti dei responsabili, il Collegio osserva che le ordinanze del 2012 e del 2017, che li indicavano, non sono state impugnate e continuano a produrre effetti, a prescindere dalla loro mancata menzione nei provvedimenti del 2024, adottati in ragione del nuovo assetto proprietario. Sulla pretesa autonomia delle cinque opere, la Corte ritiene corretta la valutazione unitaria dell’abuso, militando in tal senso l’unicità del permesso di costruire che riguardava tutte le opere.

Infine, sul rilievo che alcune sponde sarebbero state realizzate dal Comune in somma urgenza dopo l’alluvione del 2006, la Sezione rileva che si tratta di interventi diversi da quelli abusivi, consistenti in palificazioni in legno e non nei muri in massi e cemento previsti dal titolo. Ne deriva l’irrilevanza dell’istanza istruttoria sulla documentazione dei lavori di somma urgenza, non essenziale alla decisione. L’appello è quindi infondato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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