Motivazione generica e demolizione di opera abusiva non riferibile al destinatario (TAR Calabria n. 1538 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva deve individuare con certezza il manufatto da abbattere e la sua riferibilità al destinatario, non essendo sufficiente una motivazione che lasci indeterminato quale costruzione sia colpita e a chi essa appartenga. Il difetto di istruttoria non è sanato dalla relazione depositata in esecuzione di un’ordinanza istruttoria quando questa si limiti a ribadire conclusioni espresse in termini presuntivi, senza indicare gli ulteriori accertamenti svolti. In tal caso il provvedimento è illegittimo per eccesso di potere, restando salvo il potere dell’amministrazione di adottare una nuova determinazione all’esito di una adeguata istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza dirigenziale con la quale il Comune gli ha intimato di demolire o rimuovere, entro novanta giorni, opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, consistenti in alcuni box individuati su suolo di proprietà dell’Azienda territoriale. Il provvedimento richiama una relazione di sopralluogo congiunto dalla quale emerge l’individuazione di sei box, cinque in lamiera e uno prefabbricato, nella disponibilità del ricorrente.

Il ricorso è affidato a cinque motivi, con i quali si contesta la precarietà delle opere, la loro riconducibilità all’attività edilizia libera, la genericità del provvedimento e il difetto di motivazione. Il ricorrente ha espressamente graduato i motivi, chiedendo l’esame del terzo, quarto e quinto solo in subordine al rigetto dei primi due.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in assenza di gradazione tra primo e secondo motivo, decide applicando il principio della ragione più liquida e accoglie il secondo motivo. Esso contiene censure eterogenee, tra cui la contestazione della non chiara identificazione dell’opera e della sua riferibilità al destinatario, argomentazione ripresa anche nel terzo motivo.

Il provvedimento impugnato, nella parte motiva, richiama la relazione di sopralluogo congiunto e la nota tecnica dalla quale emerge l’accertamento dell’abusività dei box, per poi ordinare la demolizione delle opere descritte in premessa. Secondo il Tribunale, tale motivazione non è idonea, alla luce delle contestazioni, a individuare in modo incontestabile il box per il quale proprio al ricorrente è ordinata la demolizione, e dunque la sua appartenenza e la natura dell’opera, non risultando se si tratti di uno dei cinque box in lamiera ovvero dell’unico prefabbricato.

Per tale ragione il Collegio ha adottato un’ordinanza collegiale istruttoria, chiedendo al Comune una relazione tecnica idonea a chiarire l’esatta individuazione del box e la sua riconducibilità al destinatario. L’incertezza, già rilevata in sede cautelare, permane anche dopo la relazione depositata.

La relazione identifica il box in uso al ricorrente come il quarto, partendo da est verso ovest, richiamando le risultanze del sopralluogo riversate in un verbale. Da questo verbale emerge però che l’individuazione non è espressa in termini di certezza, essendo solo affermato che i manufatti presumibilmente dovrebbero essere nella disponibilità di determinati soggetti. Non sono indicate le informazioni raccolte né la loro provenienza, e le conclusioni sono esposte al modo condizionale.

La relazione istruttoria non illumina sul punto, poiché richiama le medesime conclusioni attribuendo loro il carattere della certezza, senza indicare quali ulteriori accertamenti siano stati svolti per superare il giudizio ancora incerto. Il secondo motivo è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e salvezza del potere dell’amministrazione di addivenire a una nuova determinazione all’esito di adeguata istruttoria. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato posto a carico di parte resistente ai sensi dell’art. 13, comma 6bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *