Ordinanza di demolizione per opere in zona vincolata e sanzione per inottemperanza (TAR Sicilia n. 4079 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto vincolato e non richiede alcuna specifica valutazione comparativa dell’interesse pubblico con quello privato, né motivazione sulla concretezza e attualità dell’interesse alla demolizione, non essendo configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241/1990 non è dovuta, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato rispetto al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario. La mancanza della autorizzazione paesaggistica giustifica sempre l’ordine ripristinatorio rispetto a interventi assentiti con s.c.i.a., poiché il titolo paesaggistico è atto presupposto e necessario per il valido ed efficace rilascio del titolo edilizio. In caso di inottemperanza, la sanzione amministrativa fissata nella misura massima dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è legittima quando l’abuso sia stato realizzato in area vincolata, essendo il suo ammontare indipendente dall’entità delle opere e rispondente a una tutela rafforzata.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una fattoria didattica con animali da zoo, impugnava davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di manufatti realizzati in assenza di titoli edilizi, in zona sottoposta a tutela paesaggistica, naturalistica e sismica. L’ordinanza riguardava strutture adibite a ricovero di animali e a destinazione residenziale.

Il ricorrente sosteneva che l’ordine fosse illegittimo per violazione del contraddittorio procedimentale e per essere intervenuto a distanza di anni dal perfezionamento dei titoli abilitativi, formatisi a seguito di più s.c.i.a. presentate tra il 2019 e il 2020. Con motivi aggiunti impugnava poi la determina di irrogazione della sanzione amministrativa per inottemperanza all’ordine, eccependo l’invalidità derivata e vizi propri. Il Comune resisteva chiedendo il rigetto delle domande.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale disattende anzitutto la censura di difetto di motivazione dell’ordine di demolizione, adottato a distanza di anni dalla realizzazione delle opere. Richiamando una giurisprudenza consolidata, i giudici catanesi ribadiscono che i provvedimenti che sanzionano l’attività edilizia abusiva sono atti vincolati, che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati sacrificati. Nel solco di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9 del 2017 e di T.A.R. Campania, Salerno, n. 3524 del 2022, si esclude l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso, non potendo il tempo legittimare una situazione contra legem.

Quanto alla violazione delle garanzie partecipative, il Collegio richiama T.A.R. Piemonte n. 622 del 2020 e afferma che l’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge n. 241/1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, rispetto al quale non sono previsti apporti partecipativi del destinatario. L’invocazione dell’art. 19, legge n. 241/1990 e delle garanzie procedimentali resta dunque priva di fondamento.

Il Tribunale rileva poi che le opere insistono su area sottoposta a tutela paesaggistica, naturalistica e alla normativa antisismica: le strutture ricadono in parte in zona E.1.2, quale fascia di rispetto di area boschiva vincolata, e in zona “D” del Parco dell’Etna, sicché la loro edificazione avrebbe richiesto autorizzazione preventiva. I manufatti non possono qualificarsi come strutture precarie amovibili, essendo destinati a soddisfare permanenti necessità abitative e di ricovero di animali, e non esigenze temporanee ex art. 3, comma 2, legge reg. n. 16/2016.

Quanto all’asserita formazione del titolo per effetto della s.c.i.a., la sentenza richiama T.A.R. Trentino Alto Adige n. 125 del 2024 e T.A.R. Campania, Napoli, n. 6915 del 2023: la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica giustifica sempre l’ordine ripristinatorio, e il provvedimento che accerta l’inidoneità della s.c.i.a. ha valore meramente accertativo di un abuso doverosamente represso, senza il limite del termine ragionevole. La domanda principale è quindi respinta.

Parimenti infondati sono i motivi aggiunti. Accertata la legittimità dell’ordinanza presupposta, cadono le censure di invalidità derivata. La sanzione di euro 20.000,00 risulta rispettosa del combinato disposto degli artt. 27, comma 2, e 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, poiché l’abuso è stato realizzato in area vincolata: come chiarito da T.A.R. Sicilia, Catania, n. 3135 del 2024, la scelta della misura massima non si presta a censure di irragionevolezza e riflette la tutela rafforzata apprestata per tali aree. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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