Opere stagionali ma durevoli necessitano di permesso di costruire (Cons. Stato n. 9094 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non può qualificarsi precaria, e richiede quindi il permesso di costruire, l’opera che, per caratteristiche e destinazione, è obiettivamente strumentale a bisogni durevoli nel tempo, quand’anche il suo uso sia limitato a periodi stagionali. L’assenza di opere in muratura o di stabile infissione al suolo non basta a ricondurre il manufatto all’edilizia libera né all’autorizzazione paesaggistica semplificata, quando per dimensioni e consistenza esso costituisca volume paesaggisticamente rilevante. In zona vincolata assume rilievo qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi, con conseguente legittimità dell’ordine di ripristino adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il difetto di partecipazione procedimentale resta mera irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, ove il provvedimento risulti comunque conforme al paradigma normativo.

Il Fatto

Gli appellanti impugnano l’ordine del Comune di Napoli con cui è stata ingiunta la rimozione di una serie di opere realizzate su un’area ricadente nel Parco Regionale delle Colline e assoggettata a vincolo paesaggistico: movimenti di terra e terrazzamenti, due piscine fuori terra con pedane, manufatti in legno adibiti a servizi e deposito, una piattaforma perimetrata da tende retrattili e una scala di collegamento.

Gli appellanti sostengono che le opere siano riconducibili al permesso di costruire rilasciato nel 2008 per un parcheggio interrato pertinenziale, oppure alle C.I.L.A. del 2015 e del 2016 relative a installazioni pertinenziali e facilmente smontabili. Il TAR Campania ha respinto il ricorso, qualificando il complesso degli interventi come nuova costruzione e rilevando la stabile trasformazione dell’area. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato condivide l’apprezzamento unitario compiuto dal primo giudice, coerente con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 7968 del 2024; n. 5331 del 2024; n. 4569 del 2024). Le opere nel loro insieme compongono un disegno unitario di adibizione dell’area a luogo di attività ricreativa, con conseguente stabile trasformazione del territorio.

Il nodo centrale è la nozione di precarietà. La Corte ribadisce che non è precaria l’opera obiettivamente strumentale a bisogni durevoli nel tempo, anche se di carattere stagionale (Cons. Stato n. 4993 del 2024; n. 5977 del 2024; n. 2917 del 2024; n. 11052 del 2023). Le piscine e i manufatti non rientrano pertanto nell’edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001: la fattispecie delle aree ludiche senza fini di lucro va circoscritta a piccole strutture non stabilmente ancorate e prive di rilievo urbanistico. Ricorre invece la figura dei manufatti leggeri dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del medesimo testo unico, soggetti a permesso di costruire.

Sul versante paesaggistico, i giudici di Palazzo Spada osservano che rileva qualsiasi intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi (Cons. Stato n. 8118 del 2024; n. 6696 del 2024; n. 3829 del 2024). Le dimensioni dei manufatti escludono l’autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 2 del d.P.R. n. 31/2017, punto A.17 dell’allegato A: non si tratta di strutture leggere di copertura o di manufatti ornamentali, ma di volumi paesaggisticamente rilevanti.

Quanto ai terrazzamenti, la Corte conferma che non sono riconducibili al permesso del 2008. Gli accertamenti successivi documentano un avanzamento dei lavori e la posa di un’ulteriore piscina con pedana, a conferma di interventi manipolativi eseguiti nel tempo e non assentiti. Il difetto di partecipazione procedimentale è dequotato a mera irregolarità. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese del grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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