L’ordine di demolizione presuppone l’annullamento del titolo edilizio ancora efficace (TAR Calabria n. 1479 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può ordinare la demolizione di un’opera edilizia in presenza di un titolo edilizio che ne ha abilitato la realizzazione e che non sia stato annullato, anche quando il titolo sia stato ritenuto illegittimo in sede giurisdizionale. L’ordine di demolizione presuppone, in tal caso, il previo annullamento del titolo in esito alla conclusione del procedimento di autotutela. Il richiamo, nella motivazione dell’ordinanza, a pronunce che hanno annullato soltanto l’atto di archiviazione del procedimento di autotutela non integra il presupposto dell’annullamento del titolo: il giudice amministrativo ha statuito unicamente sull’atto impugnato e non sui permessi di costruire, mai oggetto di impugnativa. Integra pertanto violazione ed elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241/1990, l’ordine di demolizione fondato su un travisamento del contenuto delle sentenze richiamate.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il dirigente dell’U.T.C. del Comune aveva ingiunto loro, quali proprietari, di demolire un manufatto a propria cura e spese. Il provvedimento si fondava esclusivamente sul rilievo che i titoli originari erano stati annullati da due sentenze e che l’immobile era quindi privo di atto autorizzativo.
La vicenda traeva origine da un esposto delle proprietarie di un fondo limitrofo, seguito da un procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire. Dopo una prima archiviazione, il TAR si era pronunciato con una sentenza che indicava l’obbligo di riedizione del potere; il Comune aveva riavviato il procedimento e lo aveva concluso con una nuova archiviazione, anch’essa impugnata e annullata con successiva sentenza. Il Consiglio di Stato aveva poi rigettato l’appello proposto dagli odierni ricorrenti. I ricorrenti deducevano che il Comune avesse male interpretato il contenuto delle due pronunce, lamentando violazione ed elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’esito della fase cautelare e ritiene fondato il ricorso. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la demolizione si fonda sul richiamo alle due sentenze, che secondo l’Amministrazione avrebbero rilevato l’illegittimità dei titoli edilizi.
Tale conclusione non si ricava dalle pronunce richiamate. La sentenza di primo grado aveva ad oggetto esclusivamente l’impugnazione della determina di chiusura del procedimento di autotutela; l’indicazione, nella sua epigrafe, dei permessi di costruire si riferisce al contenuto del procedimento e non all’oggetto del ricorso. La sentenza non parla mai di annullamento dei titoli, ma solo del provvedimento impugnato e annullato. Quanto alla decisione del Consiglio di Stato, essa si limita a rigettare l’appello, confermando le motivazioni di primo grado, senza disporre alcun annullamento dei titoli: da qui l’infondatezza della tesi del Comune circa la necessità di un giudizio di revocazione.
In punto di poteri repressivi, il Tribunale richiama il proprio orientamento secondo cui, in presenza di un titolo edilizio rilasciato dal Comune e non annullato, l’ordine di demolizione o di ripristino richiede quantomeno il previo annullamento del titolo (TAR Calabria, CZ, Sez. II, 24.1.24, n. 96). Il Comune non poteva quindi ordinare la demolizione in presenza di un titolo che aveva abilitato la realizzazione dell’opera ed era ancora efficace.
L’Amministrazione ha in sostanza omesso un passaggio della sequenza procedimentale: a fronte dell’obbligo di riattivarsi nel procedimento di autotutela, seguendo le indicazioni del giudice amministrativo, avrebbe dovuto concluderlo con la motivata adozione, o meno, di un provvedimento di annullamento dei titoli edilizi, e non disporre direttamente la demolizione.
Il ricorso è perciò accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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