La soppressione del consorzio di bonifica non estingue l’obbligo di ottemperanza (TAR Calabria n. 1553 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione di un ente pubblico con messa in liquidazione non ne determina l’estinzione quando una parte dei rapporti pregressi è affidata a un organo straordinario appositamente istituito come liquidatore. In tal caso il consorzio soppresso conserva la propria soggettività e resta tenuto all’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo. L’azione ex art. 112 c.p.a. è pertanto esperibile nei suoi confronti, con la conseguente nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia. È ammissibile, anche per le sentenze di condanna al pagamento di somme, la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., istituto oggi applicabile anche a tale ipotesi per effetto della novella introdotta dall’art. 1, comma 781, l. n. 208 del 2015.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo del 25 maggio 2022 il Tribunale di Castrovillari ha intimato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino il pagamento, in favore del creditore ricorrente, di una somma complessiva di denaro, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato nel settembre 2022.

Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria per conseguire l’esecuzione del giudicato ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate e che fosse determinata la penalità di mora per il successivo ritardo. Il consorzio non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della sopravvenuta soppressione dell’ente intimato. In forza dell’art. 36 l.r. n. 39 del 2023 i consorzi di bonifica esistenti sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall’approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria, con la precisazione che nei rapporti di lavoro subentra il nuovo consorzio.

Il Tribunale rileva che la condizione sospensiva si è inverata, essendo stato approvato lo statuto del nuovo ente, e che il termine per la conclusione della liquidazione dei consorzi soppressi non è ancora trascorso. Da ciò la necessità di stabilire se la soppressione abbia prodotto l’estinzione del soggetto debitore, precludendo l’ottemperanza.

La risposta è negativa. Il Collegio richiama il principio secondo cui la soppressione di un ente pubblico non fa venir meno la sua soggettività tutte le volte in cui, pur essendo stati trasferiti tutti i rapporti, di una parte di essi sia prevista la liquidazione affidata a un organo appositamente istituito (richiamate Cass. Civ., Sez. Lav., n. 23732 del 2008, Cass. Civ., Sez. III, n. 5279 del 2001 e TAR Calabria – Reggio Calabria n. 647 del 2013). Poiché nel caso di specie opera un organo straordinario di liquidazione, non si è verificato il fenomeno estintivo e il consorzio, in liquidazione, è tenuto all’ottemperanza.

Nel merito, il consorzio non ha dato prova, come era suo onere, di aver eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ex artt. 112 ss. c.p.a., con assegnazione del termine di 60 giorni dalla notifica e nomina del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Cosenza in caso di inerzia.

Quanto all’ulteriore domanda, il Collegio ne riconosce l’ammissibilità anche per le sentenze di condanna al pagamento di somme, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. come novellato. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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