Interruzione per fallimento e mancata riassunzione: estinzione del processo amministrativo (TAR Lombardia n. 3088 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento del ricorrente determina l’interruzione automatica del giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 43 R.D. n. 267/1942, con conseguente onere di prosecuzione o riassunzione secondo gli artt. 79 e 80 cod. proc. amm. In difetto di costituzione volontaria e di nuova istanza di fissazione dell’udienza da parte del soggetto nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, e in mancanza di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi, il processo già interrotto si estingue per effetto del combinato disposto dell’art. 80, commi 2 e 3, cod. proc. amm. e dell’art. 305 cod. proc. civ. L’estinzione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto il permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione, ampliamento e recupero abitativo del sottotetto su un immobile del Comune di Varese. Il titolo edilizio veniva rilasciato con determinazione degli oneri concessori. Successivamente la società presentava una variante relativa all’adeguamento termico dell’edificio, senza alcun ampliamento volumetrico, ma il Comune rideterminava gli oneri in importo pari ad Euro 130.835,84, qualificando l’intervento come nuova costruzione.
Dopo aver versato le somme, la società ne chiedeva la restituzione, assumendo la non debenza del contributo per un intervento riconducibile al risparmio energetico. Il Comune respingeva l’istanza. La società proponeva quindi ricorso al TAR Lombardia per l’accertamento dell’insussistenza del credito, la restituzione delle somme con interessi e l’annullamento dei provvedimenti comunali. Nel corso del giudizio, con sentenza del Tribunale di Varese, veniva dichiarato il fallimento della società ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il giudizio arriva alla decisione dopo che, con ordinanza n. 701 del 2024, il Tribunale ha disposto l’interruzione del processo, rilevando che la dichiarazione di fallimento determina l’interruzione automatica a norma dell’art. 43 R.D. n. 267/1942 e dell’art. 79 cod. proc. amm., salva la prosecuzione o riassunzione ai sensi dell’art. 80 cod. proc. amm. La causa era stata rinviata all’udienza straordinaria del 7 novembre 2024 per verificare l’eventuale costituzione volontaria o riassunzione.
All’esito di quella udienza il Collegio rileva la mancanza di costituzione volontaria e di riassunzione a seguito dell’ordinanza di interruzione. Non risulta proposta alcuna nuova istanza di fissazione dell’udienza da parte del soggetto nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo.
Il Tribunale applica quindi l’art. 80, comma 2, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi di omessa presentazione di nuova istanza di fissazione dell’udienza, e l’art. 80, comma 3, cod. proc. amm., che riguarda la mancata riassunzione da parte del soggetto più diligente.
A questi si aggiunge il richiamo all’art. 305 cod. proc. civ., che sancisce l’estinzione del processo già interrotto e non riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione. Il Collegio prende atto della mancanza dei presupposti per la prosecuzione e dichiara conseguentemente l’estinzione del giudizio.
La decisione ha natura meramente processuale. Il Tribunale non esamina i motivi di merito relativi alla qualificazione dell’intervento edilizio e alla debenza degli oneri concessori. La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 80 c.p.c. – Provvedimento di nomina del curatore speciale
- Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione