Ordine di demolizione sospeso dalla pendenza della sanatoria ex art. 36 (Cons. Stato n. 261 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza del procedimento di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 sospende l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione fino alla definizione della sanatoria. Finché il procedimento non è concluso né definito in via implicita, non può configurarsi una inerzia colpevole dell’amministrazione rispetto all’adozione dei provvedimenti consequenziali all’ordine demolitorio. La mancata acquisizione dei pareri obbligatori di natura paesaggistica non consente di ritenere formato il silenzio diniego sulla domanda di sanatoria. Il controinteressato non può agire per sollecitare direttamente la demolizione, restando l’obbligo di concludere il procedimento in capo all’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in Castellabate, ha chiesto al TAR Campania l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla propria diffida volta all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione emessa nel 2023 nei confronti del confinante. Le opere abusive insisteva su un fondo del controinteressato, che aveva presentato istanza di accertamento di conformità ancora pendente.

Il primo giudice ha respinto il ricorso, rilevando che la pendenza della sanatoria impedisce di eseguire l’ordinanza demolitoria. L’appellante ha censurato la decisione sostenendo che il procedimento si sarebbe concluso con la formazione del silenzio diniego per decorso del termine di sessanta giorni, con conseguente obbligo del Comune di adottare gli atti consequenziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua un elemento dirimente e assorbente nella perdurante pendenza del procedimento di sanatoria. La nota del Comune dell’11 gennaio 2024, prodotta dal controinteressato, conferma che l’accertamento di conformità non è stato definito nemmeno in forma implicita, risultando ancora necessaria l’acquisizione dei pareri del Parco, della Capitaneria di Porto e della Soprintendenza.

La tesi dell’appellante sul silenzio diniego non regge. La Corte chiarisce che la mancata trasmissione dei pareri obbligatori, in particolare di natura paesaggistica, determina la perdurante pendenza del procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e impedisce di ritenere consumato il termine per la formazione del provvedimento tacito di rigetto.

Se è vero che l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento, resta escluso che il controinteressato possa agire per sollecitare direttamente la demolizione. Il Collegio sottolinea altresì che non risulta adottato alcun atto infraprocedimentale o soprassessorio finalizzato a un illegittimo rinvio sine die: circostanza che, ove verificatasi, avrebbe integrato la lamentata inerzia colpevole.

La pendenza del procedimento di sanatoria, in ragione del determinatosi effetto sospensivo, esclude dunque che possa addebitarsi all’Ente una condotta colpevolmente inerte rispetto all’assunzione dei provvedimenti consequenziali all’ordine demolitorio. L’appello è pertanto infondato e va respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese per peculiari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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