Spese di lite liquidate sotto i minimi tabellari e tutela giurisdizionale effettiva (Cons. Stato n. 256 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari già posto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. Il giudice che liquida le spese deve comunque assumere a riferimento i parametri del D.M. n. 55/2014 e può discostarsene solo con motivazione che indichi i criteri seguiti. Qualora lo scostamento dai valori medi sia apprezzabile, la liquidazione deve essere argomentata; il solo limite è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme simboliche non consone al decoro della professione. Una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri tabellari compromette il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE, a maggior ragione quando l’amministrazione insista su un contegno già riconosciuto illegittimo, alimentando un contenzioso seriale.

Il Fatto

La parte appellante aveva agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Savona che aveva condannato l’Amministrazione a rilasciare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, anche per gli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato. Il giudice di primo grado aveva accolto integralmente la domanda di ottemperanza, liquidando però a titolo di spese di lite la somma di 500 euro, “tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia”.

Propone appello la parte ricorrente vittoriosa, dolendosi del carattere solo simbolico della refusione e della sua incidenza sul decoro professionale, per essere l’importo considerevolmente inferiore ai minimi tabellari. L’Amministrazione si costituisce con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili (Cons. Stato, Sez. VII, n. 169/2025) e riconosce l’ampio potere discrezionale del giudice di primo grado in materia di spese, anche quanto alla compensazione per giusti motivi, da valutare sulle circostanze del caso concreto.

Quando però il TAR abbia disposto la condanna alle spese, il giudice deve confrontarsi con gli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, tenendo conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza e della difficoltà dell’affare, dei risultati conseguiti e della complessità delle questioni trattate, oltre che dei valori medi delle tabelle, aumentabili o diminuibili fino al cinquanta per cento.

Il Consiglio di Stato prende atto che il sistema delle tariffe è stato abrogato dall’art. 9 della legge n. 27/2012 e che difetta oggi il vincolo legale di inderogabilità già espresso dall’art. 24 della legge n. 794/1942; la liquidazione deve tuttavia fare riferimento al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, salvo motivato scostamento. In caso di divario apprezzabile dai valori medi tabellari, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti, fermo l’art. 2233, comma 2, cod. civ.

Il TAR si era limitato a richiamare il criterio di soccombenza, senza argomentazioni da cui desumere una compensazione parziale, che la serialità del contenzioso non avrebbe giustificato: essa semmai aggrava la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990. La liquidazione immotivata e manifestamente incongrua intacca il principio di effettività della tutela giurisdizionale e le previsioni del Trattato UE e della CEDU. L’appello è pertanto accolto: in riforma della sentenza, le spese del primo grado sono liquidate in 1.189 euro, oltre oneri, e quelle del grado d’appello in 1.000 euro, entrambe distratte ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

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