Fasce di rispetto stradali: disciplina applicabile fino a classificazione delle strade (TAR Marche n. 139 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Fino alla delimitazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade previste dall’art. 5, comma 2, cod. strada, non trovano applicazione il Codice della strada e il suo regolamento di attuazione, ma restano in vigore le previgenti disposizioni in materia, individuate nel D.M. n. 1404/1968. L’art. 234, comma 5, cod. strada opera un richiamo implicito a tali disposizioni, con conseguente inapplicabilità dell’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992 e della fascia di rispetto ivi fissata. Il parere negativo reso dall’ANAS in sede di conferenza di servizi, fondato su tale assetto normativo, non è illogico per il solo fatto di imporre una distanza superiore a quella prevista per l’autostrada. Il diverso parere favorevole espresso in passato dalla stessa amministrazione non integra eccesso di potere per disparità di trattamento, ove difetti la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di aree nel Comune di Pedaso confinanti con la Strada Statale n. 16 Adriatica. Gli strumenti urbanistici vigenti prevedevano una distanza dall’asse stradale di dieci metri. Il Comune ha adottato una variante alle NTA del PRG diretta a modificare l’art. 33, riducendo a cinque metri la distanza dalle strade statali fuori dal centro abitato, nelle zone a insediamento.
In sede di conferenza di servizi l’ANAS ha espresso parere favorevole alla riduzione nel centro abitato e parere sfavorevole fuori dal centro abitato, fissando in trenta metri la distanza dal confine stradale nelle zone di insediamento. Il Comune ha recepito il parere e adottato definitivamente la variante. La ricorrente ha impugnato gli atti nelle sole parti in cui, variando l’art. 33 NTA, non recepiscono la prescrizione dei cinque o dieci metri per le strutture ricreative ricettive. La ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 234 cod. strada e dell’art. 26 del regolamento, oltre a irrazionalità e contraddittorietà del parere ANAS.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione centrale: quale disciplina delle fasce di rispetto si applichi alla Statale 16 nel tratto interessato. La ricorrente sostiene che, essendo le zone interessate già previste come insediamenti dal PRG, dovrebbe trovare applicazione l’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992, con distanza di dieci metri per le strade di tipo C.
Il Collegio ritiene dirimente l’art. 234, comma 5, cod. strada. Fino alla delimitazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade, restano applicabili le previgenti disposizioni in materia, cioè il D.M. n. 1404/1968. Nel caso concreto non risulta effettuata la classificazione della Statale 16, circostanza affermata dall’ANAS e non contestata. Ne deriva l’inapplicabilità del Codice della strada e del suo regolamento.
Il Tribunale richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 28 febbraio 2012, n. 1118, secondo cui le disposizioni del regolamento di attuazione si applicano nei termini e con le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice, restando fino a quel momento applicabili le previgenti. L’art. 26 del regolamento, riferendosi all’art. 16 cod. strada, opera solo successivamente agli adempimenti richiamati dall’art. 234, comma 5.
Il Collegio supera l’obiezione fondata sull’art. 1 del D.M. n. 1404/1968, che limita l’osservanza delle distanze all’edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai PRG. Una norma di rango primario, l’art. 234, comma 5, cod. strada, ne dispone l’applicazione fino alla verificazione delle condizioni previste. Il richiamo è implicito, ma sicuro, e comporta l’esclusione del regolamento di attuazione.
Quanto alla dedotta reformatio in peius rispetto al precedente parere favorevole ANAS ai dieci metri, il Tribunale osserva che precedenti atti di senso diverso si collocano sul piano dell’eventuale autotutela. La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto, la cui prova rigorosa spetta all’interessato, richiamando TAR Piemonte, sez. II, 19.01.2022, n. 52 e TAR Lazio, Roma, sez. III Stralcio, 3 ottobre 2022, n. 12493. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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