Ordine di demolizione tardivo, affidamento e sanzioni edilizie automatiche (Cons. Stato n. 8615 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo, mai assistito da alcun titolo, ha natura vincolata e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Chi costruisce senza titolo non matura alcun affidamento legittimo alla conservazione dell’opera, e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia l’atto sanzionatorio quando il privato non alleghi circostanze idonee a un diverso esito. Alla scadenza del termine assegnato per la rimozione, l’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale si produce di diritto; il verbale di accertamento dell’inottemperanza ha efficacia meramente dichiarativa. La rimozione degli abusi costituisce obbligazione propter rem, e l’ignoranza dell’acquirente sulla natura abusiva del bene è irrilevante.

Il Fatto

I comproprietari di un immobile in Napoli vedevano contestare dal Comune, all’esito di un sopralluogo, la realizzazione sul terrazzo di copertura di un manufatto in muratura ad uso cucina-soggiorno e camera, oltre a una tettoia in legno. Con ordinanza dirigenziale il Comune ingiungeva la rimozione delle opere; accertata la mancata ottemperanza, irrogava la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 e disponeva l’acquisizione dell’opera abusiva e dell’area di sedime.

I proprietari impugnavano i provvedimenti davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso. Proponevano quindi appello al Consiglio di Stato, dolendosi del difetto di motivazione dell’ordine di demolizione, della mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, dell’assenza di notifica del verbale di inottemperanza, dell’indeterminatezza dell’area acquisita e del deficit motivazionale sulla quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 9/2017: l’ordine di demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da titolo è atto vincolato, ancorato ai soli presupposti di fatto e di diritto, e non esige motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità. Il principio non ammette deroghe per il tempo trascorso, per l’estraneità dell’attuale titolare all’abuso o per il trasferimento del bene. Chi edifica senza titolo non matura un affidamento qualificato alla conservazione dell’opera, sicché non sussiste alcun obbligo di valutazione comparata tra interesse privato e pubblico.

Sul secondo motivo la Corte ribadisce, sulla scorta della sentenza n. 11069 del 21 dicembre 2023, che la violazione del contraddittorio procedimentale può inficiare anche i provvedimenti vincolati, ma solo quando il contraddittorio avrebbe potuto fornire elementi utili a un diverso esito. Nel caso concreto gli appellanti non hanno allegato alcuna sanatoria, pratica di condono o circostanza idonea a regolarizzare le opere; irrilevante è poi l’ignoranza sull’abuso, poiché la rimozione costituisce obbligazione propter rem, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023. Il Comune ha comunque notiziato gli appellanti quali eredi del responsabile e ha agito solo dopo l’inutile decorso del termine.

Sul terzo motivo, relativo all’acquisizione, la Corte conferma che alla scadenza del termine per la rimozione l’acquisto dell’opera e dell’area di sedime si verifica ipso iure. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa: la sua eventuale omissione rileva solo se l’interessato provi l’adempimento tempestivo. Poiché gli appellanti non hanno dedotto di aver ottemperato, la censura è infondata.

Sul quarto motivo il Collegio rileva l’inammissibilità della censura nella parte in cui investe l’ordine di demolizione, non impugnato con il ricorso introduttivo; nel merito, l’area acquisita è la sola area di sedime, corrispondente alla proiezione in pianta delle opere, e gli estremi catastali non implicano l’acquisizione dell’intera particella. Sul quinto motivo, l’avviso contenuto nell’ordinanza di demolizione — peraltro doveroso — ha posto gli appellanti in condizione di contraddire; la sanzione, pari alla metà del massimo edittale e commisurata alla consistenza dei manufatti, è adeguatamente motivata. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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