Demolizione totale per difformità radicale dal titolo in sanatoria (Cons. Stato n. 465 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di totale difformità dell’intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo, caratterizzata dalla realizzazione di un organismo edilizio diverso, con rilevanti incrementi volumetrici e mutamento di destinazione d’uso tra categorie non omogenee, l’amministrazione è legittimata a ordinare la demolizione totale delle opere abusive ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La radicale alterazione delle connotazioni strutturali e morfologiche del fabbricato rende impossibile distinguere la parte originaria legittima da quella successiva abusiva, così che il ripristino non può che essere integrale, anche in assenza di specificazioni nel provvedimento. In tale ipotesi non trova applicazione l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, né rilevano i profili di difetto di motivazione e di partecipazione procedimentale, trattandosi di attività vincolata.

Il Fatto

Il padre degli appellanti aveva realizzato costruzioni abusive su un’area del Comune di Vaglia, sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel 2001 il Comune rilasciava quattro concessioni edilizie in sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994, per un garage e tre manufatti destinati a deposito, autorizzando interventi di adeguamento statico. Durante i lavori il proprietario ampliava i beni e ne mutava la destinazione d’uso da rurale ad abitativa.

Respinta una prima istanza di condono e presentate tre nuove istanze ai sensi del d.l. n. 269/2003 e della l.r. Toscana n. 53/2004, il Comune le rigettava per radicale difformità delle opere rispetto ai titoli del 2001. I dinieghi, impugnati, erano confermati dal TAR Toscana con le sentenze nn. 1040, 1041 e 1042 del 2018. Divenuti definitivi i dinieghi, il Comune intimava la demolizione integrale dei tre manufatti con ordinanza n. 9 del 13 marzo 2018, prevedendo in caso di inottemperanza l’acquisizione di un’area di circa 2.000 mq. Il TAR Toscana respingeva il ricorso con sentenza n. 1514/2022, e gli eredi proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’ordinanza per avere imposto la riduzione in pristino anche delle parti già condonate, generando confusione sull’esatta esecuzione del provvedimento. Il Collegio ritiene la censura infondata. Il provvedimento evidenzia che le opere abusive hanno creato organismi edilizi del tutto diversi da quelli autorizzati con i condoni del 1994, per perimetro, sagoma, volume e uso, rendendo impossibile distinguere la parte originaria legittima da quella abusiva.

Il Consiglio di Stato richiama i principi espressi da Cons. Stato, Sez. VII, n. 5883 del 2025: in caso di totale difformità rispetto al titolo, l’amministrazione è legittimata a ordinare la demolizione totale ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Ove la difformità totale consegua all’alterazione radicale delle connotazioni strutturali e morfologiche del fabbricato, con mutamento di destinazione d’uso tra categorie non omogenee, il ripristino non può che essere radicale anche senza specificazioni dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. II, n. 2814 del 2025).

La Corte conferma la diversità degli organismi edilizi sulla base delle deduzioni incontestate del Comune: al posto del garage risulta una civile abitazione; al posto dei tre depositi, due civili abitazioni; i manufatti abusivi hanno complessivamente una superficie di mq. 362,80.

Il secondo motivo, relativo alla mancata verifica della possibilità di demolire senza pericolo per la parte non abusiva, è infondato come diretta conseguenza del rigetto del primo; inoltre, in ipotesi di totale difformità non trova applicazione l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001. Infondato è anche il motivo sulla violazione degli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990: trattandosi di attività vincolata, il provvedimento non poteva assumere contenuto diverso a fronte delle prospettazioni dei ricorrenti. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese liquidate in E. 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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