Firma dei contratti sanitari e clausola di salvaguardia nel piano di rientro (TAR Molise n. 198 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega conferita dal commissario ad acta, per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, ai direttori generali per la sottoscrizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati costituisce mera delega di firma e non altera l’ordine delle competenze, quando il delegato è vincolato ai limiti di finanziamento già fissati in sede commissariale e ai budget del 2019. Non è quindi configurabile il difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies legge n. 241/1990. La clausola di salvaguardia, che impone alla struttura di rinunciare alle azioni avverso i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, non comprime in modo sproporzionato il diritto di difesa e la libera iniziativa economica quando è sottoscritta dopo l’adozione dei provvedimenti impugnati, dei quali la struttura aveva piena conoscenza. Il decreto che si limiti a dare attuazione a precedenti determinazioni sui tetti di spesa non ha natura confermativa e le censure avverso i limiti di spesa sono inammissibili se rivolte al solo atto attuativo.
Il Fatto
Una casa di cura privata accreditata, che eroga prestazioni ospedaliere per acuti e chirurgia ambulatoriale complessa per conto del servizio sanitario regionale, impugna il DCA n. 17/2022 del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Molise, gli schemi contrattuali per il 2020 e il 2021 comunicati dall’azienda sanitaria regionale e gli atti connessi. Il decreto impugnato dà attuazione ai precedenti provvedimenti commissariali che avevano determinato i limiti massimi di finanziamento per le prestazioni erogate dagli operatori accreditati.
La ricorrente deduce la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione, l’irragionevolezza della soppressione della clausola di salvaguardia dal solo schema 2021, la violazione dei diritti partecipativi e l’illegittimità derivata dagli atti presupposti. Le amministrazioni intimate eccepiscono l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la definizione dei giudizi sui decreti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni in rito, in ragione dell’infondatezza nel merito del gravame. Sul primo motivo osserva che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.3.2021 annovera tra i compiti del commissario anche quello di definire i tetti di spesa e i conseguenti contratti con gli erogatori privati accreditati. Le disposizioni del decreto impugnato prevedono una delega ai direttori generali per la sola sottoscrizione materiale dei contratti, con quantificazione dei budget nei limiti massimi già determinati e assumendo come parametro i budget del 2019: perimetrazione che esclude ogni potere discrezionale del delegato e la paventata interferenza con le funzioni commissariali.
Il Collegio richiama le proprie pronunce n. 306/2023 e n. 312/2023, che avevano qualificato analoghe deleghe come attività prettamente esecutiva, e la giurisprudenza amministrativa secondo cui non è configurabile il vizio di incompetenza in presenza di mera delega di firma, che non altera l’ordine delle competenze e non trasforma gli atti in atti dell’autorità delegata (TAR Toscana, Sez. III, n. 3372/2022).
Sul secondo motivo il Tribunale rileva che l’eliminazione della clausola dal solo schema 2021, e non da quello 2020, era motivata dall’intento di adeguarsi all’ordinanza cautelare n. 17/2022 del medesimo Tribunale, che aveva sospeso il precedente provvedimento nella parte in cui confermava la clausola anche per il 2021; motivazione non specificamente contestata. Quanto alla dedotta nullità della clausola ex art. 1418 cod. civ., la ricorrente ha sottoscritto il contratto 2020 in data 30.5.2023, dopo l’adozione e la notifica degli atti impugnati, accettando incondizionatamente i provvedimenti sui tetti di spesa. La stessa sentenza n. 101/2021 invocata dalla ricorrente limita la rinuncia alle iniziative riguardanti provvedimenti già esistenti o conoscibili: nel caso concreto il diritto di difesa non è stato compromesso in modo sproporzionato.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Il decreto impugnato non reca una conferma in senso proprio dei tetti di spesa, ma risponde allo scopo operativo di promuovere le contrattualizzazioni in attuazione dei provvedimenti pregressi. Le censure investono le determinazioni contenute nei DCA nn. 56/2020 e 108/2021 e attribuiscono all’atto una natura confermativa che non possiede: andavano fatte valere avverso i provvedimenti attuati.
Il quarto motivo è respinto: i ricorsi avverso gli atti presupposti sono stati definiti con la sentenza n. 255/2024, dichiarativa di improcedibilità, e con la sentenza n. 272/2023 di rigetto nel merito, e la loro illegittimità non può più essere dedotta in via derivata. Il ricorso è respinto nel suo insieme, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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