Occupazione temporanea ex art. 49 d.P.R. 327/2001 e motivazione aliunde (TAR Sicilia n. 3756 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione dell’ordinanza che dispone l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 327/2001 non deve essere necessariamente espressa in termini linguistici, potendo desumersi dalla documentazione allegata al provvedimento, ove da questa risultino la localizzazione dell’opera pubblica e l’area destinata al cantiere provvisorio. I requisiti di legittimità dell’atto sono quelli della strumentalità e della accessorietà del fondo occupato rispetto ai lavori da eseguire su altro fondo, della restituzione del bene all’esito dei lavori e dell’assenza di diminuzioni di valore senza indennizzo. Il giudice amministrativo non sostituisce le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, ma verifica solo ab extrinseco la sussistenza di un progetto di opere individuate e di un termine di esecuzione. Il merito della scelta localizzativa resta sottratto al sindacato di legittimità, salvo illogicità, travisamento o contraddittorietà rilevabili prima facie.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di terreni agricoli su cui esercita attività di azienda agricola, ha impugnato l’ordinanza con cui il dirigente dell’ufficio espropriazioni della società ferroviaria ha disposto, ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 327/2001, l’occupazione non preordinata all’esproprio di una vasta area, insieme all’avviso di occupazione temporanea e al verbale di immissione in possesso.
Il ricorso era stato notificato originariamente solo alla società e al consorzio attuatore. La società, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parte necessaria ai sensi dell’art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/2022. Il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio e la ricorrente ha notificato al Ministero; la domanda cautelare è stata poi ritirata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 49 d.P.R. n. 327/2001 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contestando che i provvedimenti non recassero alcuna indicazione della strumentalità e della necessità dell’occupazione rispetto ai lavori, né del luogo in cui questi sarebbero stati realizzati.
Il Collegio ha respinto la censura. La motivazione può evincersi dagli allegati al provvedimento, dai quali risultano la localizzazione dell’opera e l’area destinata a cantiere provvisorio. Nel caso concreto la contiguità della particella al tracciato ferroviario da realizzare emerge dal documento allegato, nonostante la scarsa qualità della conversione digitale.
Quanto ai requisiti, il Collegio ha aderito all’indirizzo che richiede la strumentalità e l’accessorietà del fondo occupato rispetto a opere eseguite su altro fondo, la restituzione del bene e l’assenza di compressioni proprietarie senza indennizzo, in lettura conforme all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Il sindacato resta ab extrinseco: si verifica che non si tratti di mantenere lo status quo ante né che manchi un termine di esecuzione delle opere.
La scelta di localizzazione attiene al merito amministrativo e alla discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità o abnormità manifesta. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative per la tardività dell’avviso. Il Collegio ha condiviso la ricostruzione della società: per le infrastrutture strategiche l’art. 16, comma 6, d.P.R. n. 327/2001 richiama modalità partecipative semplificate, con compressione del diritto di partecipazione in favore della celerità.
Gli interventi sull’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina rientrano tra quelli affidati al Commissario ai sensi del d.l. n. 133/2014, con dichiarazione di pubblica utilità ex lege e qualificazione di indifferibilità e urgenza, estesa alle occupazioni temporanee strumentali ai cantieri. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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