Atti di ripristino dopo risoluzione della concessione demaniale al giudice ordinario (TAR Toscana n. 70 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la risoluzione di un rapporto concessorio su beni demaniali, gli atti con i quali l’amministrazione intima la rimozione di beni e il ripristino dello stato dei luoghi per consentire la ripresa in carico del bene non costituiscono esercizio di pubblico potere. Essi attengono alla fase esecutiva del rapporto e riguardano posizioni paritetiche, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario. La giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. resta circoscritta alla procedura di affidamento della concessione. Il difetto si estende agli atti conseguenti alla risoluzione e alle connesse pretese risarcitorie.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale rilasciata nel 2011 su una porzione di suolo demaniale con manufatti inamovibili, destinata ad attività di campeggio turistico. La concessione, originariamente efficace sino all’agosto 2020, era stata prorogata al 30 novembre 2023 a fronte degli investimenti effettuati.

Insorte contestazioni sul versamento dei canoni, l’amministrazione avviava il procedimento di risoluzione contrattuale e, con provvedimento del 9 giugno 2023, dichiarava risolto il rapporto. All’esito di un sopralluogo che evidenziava inadempimenti rispetto alla rimessa in pristino, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità diffidava la società a rimuovere quanto indicato e a ripristinare la recinzione perimetrale entro il 29 febbraio 2024. La società impugnava l’atto di diffida e gli atti presupposti davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del difetto di giurisdizione, trovando adesione dell’Avvocatura erariale. Oggetto del giudizio è un atto successivo alla risoluzione del rapporto concessorio.

Secondo il Tribunale, l’atto impugnato non costituisce esercizio di pubblico potere: riguarda solo il ripristino dello stato di fatto idoneo alla ripresa in carico del bene demaniale dopo la risoluzione. La giurisprudenza amministrativa, applicando i criteri delle Sezioni Unite, devolve al giudice amministrativo tutte e soltanto le controversie relative alla procedura di affidamento della concessione, mentre la fase esecutiva spetta al giudice ordinario, trattandosi di rapporto di natura privatistica in posizione di parità.

Tra tali controversie rientrano anche quelle sulla risoluzione anticipata del contratto, che attengono alla fase esecutiva e incidono sul diritto soggettivo del concessionario alla prosecuzione del rapporto. Il Collegio richiama Cass. Sez. Un., ord. 10 gennaio 2019, n. 489, e la giurisprudenza ivi citata, oltre a Cass., Sez. Un., ord. n. 12866/2020 e a precedenti del medesimo TAR Toscana.

Il difetto di giurisdizione si estende agli atti conseguenti alla risoluzione, volti a consentire la restituzione del bene, e alle connesse pretese risarcitorie. La causa potrà essere riassunta davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi, con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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