Nuovo preavviso per ritardi successivi alle segnalazioni in SIC già regolarizzate (ABF Collegio di Palermo n. 3597 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione costituisce presupposto di legittimità delle segnalazioni nei SIC che coinvolgono persone fisiche, anche quando non siano consumatori ma imprenditori individuali o professionisti. Il preavviso inviato per un primo ritardo, poi regolarizzato e non segnalato, non è idoneo a legittimare le segnalazioni relative a ritardi successivi: in tal caso è necessario un ulteriore preavviso, ai sensi dell’art. 125, terzo comma, TUB. Le segnalazioni prive di idoneo preavviso sono illegittime e vanno cancellate. Diversa è la funzione del preavviso rispetto alla Centrale Rischi, dove esso non è presupposto di legittimità ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto a tutela risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente, persona fisica, contesta l’illegittimità di alcune segnalazioni effettuate dall’intermediario nelle banche dati private SIC, deducendo la mancanza del necessario preavviso. Sostiene di non avere mai ricevuto l’SMS che, secondo l’intermediario, avrebbe contenuto il preavviso, e comunque di avere ritardato solo pagamenti di importo modesto e per pochi mesi.
Insoddisfatto dell’esito del reclamo, adisce l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la cancellazione immediata e definitiva di ogni segnalazione negativa in tutti i Sistemi di Informazione Creditizia. L’intermediario si costituisce eccependo la legittimità della propria condotta sotto il profilo formale e sostanziale. In repliche il ricorrente precisa che i ritardi erano dipesi da un errore nella trascrizione dell’IBAN imputabile al personale dell’intermediario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento secondo cui il preavviso è requisito di legittimità delle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o professionista. Poiché il ricorrente è persona fisica, il preavviso costituiva presupposto di legittimità per la segnalazione nei SIC. Il Collegio distingue nettamente la Centrale Rischi, rispetto alla quale il preavviso non è presupposto di legittimità ma adempimento di un obbligo di trasparenza.
Acquisita la documentazione in fase di sospensione, il Collegio individua le prime segnalazioni: aprile 2024 nella banca dati CTC (una rata di ritardo) e maggio 2024 nella banca dati CRIF (due rate di ritardo). Non risultano documentate ulteriori segnalazioni in diverse banche dati.
L’intermediario afferma di avere inviato il preavviso via SMS. Il Collegio ritiene di non dover risolvere la questione, controversa tra le parti, circa l’effettiva ricezione: il preavviso non era comunque idoneo a legittimare le segnalazioni in CTC e in CRIF. Dagli estratti conto prodotti risulta che gli insoluti di gennaio e febbraio, i soli cui potesse riferirsi il preavviso, furono pagati entrambi il 27 febbraio 2024, in data antecedente alle segnalazioni di aprile e maggio 2024. Queste ultime si riferiscono invece ai ritardi delle rate con scadenze 15 marzo e 15 aprile, saldate insieme a quelle di maggio e giugno il 29 luglio 2024.
Si tratta dunque di segnalazioni per ritardi successivi alla regolarizzazione del primo ritardo oggetto del preavviso. Il Collegio richiama l’orientamento condiviso secondo cui l’art. 125, terzo comma, TUB va interpretato nel senso che, ove l’intermediario abbia inviato un preavviso per un primo ritardo poi regolarizzato e non segnalato, qualora il cliente incorra in successivi ritardi nei pagamenti è necessario l’invio di un ulteriore preavviso. Le segnalazioni da aprile 2024 in CTC e da maggio 2024 in CRIF sono pertanto dichiarate illegittime e cancellate. Ogni altra domanda è rigettata; l’intermediario è tenuto al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata dal ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.