Depurazione acque reflue e giurisdizione esclusiva del TSAP (TAR Lombardia n. 20 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, delimitata dall’art. 143 del r.d. n. 1775/1933, si radica ogni qualvolta l’atto impugnato incida immediatamente e non in via occasionale sull’uso delle acque pubbliche, anche quando provenga da un’autorità che non si occupa istituzionalmente della materia idrica. Le acque reflue sottoposte a depurazione conservano la qualificazione di acque pubbliche destinate a usi di interesse generale. Ne consegue che il provvedimento di approvazione del progetto di ampliamento di un impianto di depurazione esistente, pur con ricadute urbanistiche ed espropriative, ha per oggetto la regimazione delle acque e appartiene alla cognizione del giudice speciale, con difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Bergamo destinato a essere interessato dai lavori, impugna il progetto definitivo di adeguamento dell’impianto di depurazione intercomunale di Bergamo, approvato dall’Ufficio d’Ambito di Bergamo ai sensi dell’art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006, nonché la successiva comunicazione della concessionaria del servizio idrico integrato recante la proposta di indennizzo per l’accordo bonario di cessione delle aree.
La società deduce la violazione delle norme urbanistiche comunali e dell’art. 158-bis citato, contestando la coerenza dell’opera con gli strumenti di pianificazione al fine di evitare l’espropriazione del proprio terreno. L’Ufficio d’Ambito eccepisce l’irricevibilità per omessa notifica al Comune, il difetto di giurisdizione in favore del TSAP e, in subordine, l’infondatezza; analoga conclusione rassegna la concessionaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di irricevibilità. La competenza pianificatoria sulle infrastrutture idriche è sottratta ai Comuni e affidata all’Ufficio d’Ambito, previa conferenza di servizi. Richiamando il Cons. Stato n. 1263/2023 e l’art. 41 c.p.a., il Tribunale osserva che le partecipazioni procedimentali giuridicamente qualificate non estendono la veste di parte necessaria a soggetti diversi dall’autorità emanante, mancando una formale imputazione dell’atto finale a una pluralità di amministrazioni.
Passando all’eccezione pregiudiziale, il Collegio ne verifica la fondatezza. Il riparto è disciplinato dall’art. 143 del r.d. n. 1775/1933, nel testo modificato dalla Corte cost. n. 42 del 1991. La giurisprudenza, a partire dalle Sezioni Unite n. 9534/2013, contrappone la giurisdizione del TSAP a quella del TAR-Consiglio di Stato, comprensiva delle controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti volti a incidere sul regime delle acque.
La giurisdizione speciale sussiste, secondo le Sezioni Unite n. 2710/2020 e n. 13975/2023, anche quando l’atto provenga da organi diversi, purché incida immediatamente sull’uso delle acque o sulla struttura dei beni demaniali. Il Collegio valorizza la nozione di servizio idrico integrato dettata dall’art. 4 della legge n. 36/1994, comprensiva delle attività di fognatura e depurazione delle acque reflue.
Da ciò deriva che le acque trattate negli impianti di depurazione conservano la qualificazione di acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, come affermato dal Cons. Stato n. 2125/2015 e dalla n. 242/2004. Nel caso concreto la finalità perseguita è l’adeguamento di un’opera idraulica esistente che già effettua il trattamento di acque pubbliche: assumono rilievo lo scopo più che i mezzi, per cui le ricadute urbanistiche ed espropriative restano marginali rispetto all’oggetto costituito dalla depurazione.
Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, afferma quella del TSAP, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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