Annullamento del prelievo latte travolge la cartella per invalidità derivata (TAR Lombardia n. 19 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere presupposte alla cartella di pagamento per il prelievo supplementare determina l’invalidità derivata della cartella stessa, quale atto di riscossione conseguenziale, secondo lo schema dell’invalidità caducante. Il venir meno dell’atto impositivo a monte fa cadere il titolo della pretesa e impone all’Amministrazione una complessiva attività di rideterminazione, prima della quale la riscossione costituisce indebito oggettivo. Il termine di prescrizione del credito è interrotto dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore in forma impugnatoria, restando la pretesa sub judice fino al passaggio in giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, società agricola produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento di € 183.192,11 notificata da Agea a mezzo PEC l’11 dicembre 2018. La cartella reca la richiesta di pagamento a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997.

La società deduce plurime censure: contrasto delle norme interne con il diritto dell’Unione e conseguente disapplicazione; prescrizione del credito; decadenza; mancata notifica degli atti presupposti; duplicazione del ruolo; nullità della cartella per omessa indicazione dei responsabili del procedimento e degli atti accertativi; nullità della notificazione. L’Amministrazione chiede la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva in via assorbente che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza del Tar Lazio n. 1891 del 31.01.2024, che ha annullato i provvedimenti di compensazione nazionale relativi, tra le altre, alle annate 1995/1996 – 1997/1998, presupposti alla cartella impugnata. L’annullamento è fondato sulla violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE e dei principi di certezza del diritto, con necessità di una complessiva rideterminazione.

Il venir meno degli atti presupposti determina l’illegittimità in via derivata della cartella, atto di riscossione conseguenziale. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, in linea con la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n. 7259 del 2017), opera l’invalidità caducante: l’annullamento dell’atto accertativo travolge gli atti successivi che lo presuppongono, quando tra essi sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove valutazioni di interessi. Nessun onere di impugnazione degli atti successivi gravava sulla parte privata.

Il Tribunale richiama inoltre Cons. Stato, sent. n. 645/2024: l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal passaggio in giudicato, il titolo della pretesa. Venuto meno il titolo originario e prima che dal ricalcolo se ne formi uno nuovo, anche ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. 69 del 2023, la riscossione costituirebbe indebito oggettivo. È quindi fondato il primo motivo.

Il secondo motivo è infondato. Gli importi per prelievo supplementare e interessi non sono debiti periodici, ma misure patrimoniali imposte per salvaguardare il sistema delle quote, con prescrizione decennale. Richiamato il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. e la sentenza Cons. Stato n. 4989/2024, il termine è interrotto dalla notificazione dell’atto introduttivo anche se l’iniziativa è del debitore in forma impugnatoria. Nel caso di specie l’interruzione è avvenuta con il giudizio avverso gli atti presupposti, instaurato nel 2002 e definito con la sentenza del Tar Lazio n. 1891/2024. Il ricorso è accolto, la cartella annullata, con salvezza del riesercizio del potere e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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