Rimozione del grado e pregiudiziale penale nel procedimento disciplinare militare (TAR Lombardia n. 3431 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del militare, quando i fatti addebitati risalgono a epoca anteriore alla riforma dell’art. 1393 cod. ord. mil. introdotta dalla legge n. 124/2015 e dal d.lgs. n. 91/2016, trova applicazione il testo originario della norma, che imponeva la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale. È pertanto legittima l’apertura dell’inchiesta formale solo dopo la conclusione del giudizio penale. La sentenza penale di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione non è idonea a fondare l’efficacia vincolante del giudicato ex art. 653 cod. proc. pen. nel giudizio disciplinare, non contenendo alcun accertamento sul fatto. Il sindacato del giudice amministrativo sulla proporzionalità della sanzione resta esterno e limitato ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la determina del Ministero della Difesa del 12.12.2023, notificatagli l’08.02.2024, con cui gli è stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione all’esito di procedimento disciplinare. I fatti risalgono a un procedimento penale per associazione finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, avviato nel 2014 e definito in primo grado con assoluzione perché il fatto non sussiste, poi riformata in appello con condanna, quindi annullata con rinvio dalla Cassazione e infine conclusa con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel 2022.

Acquisita la sentenza nel 2023, l’Amministrazione ha aperto l’inchiesta formale, conclusa oltre il termine e poi rinnovata previo annullamento parziale degli atti. Il ricorrente ha dedotto la decadenza dal potere disciplinare, la violazione dell’art. 1393 cod. ord. mil., l’efficacia del giudicato di assoluzione ex art. 653 cod. proc. pen., il difetto di istruttoria e la violazione del principio di gradualità e proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra procedimento disciplinare e penale. Il testo originario dell’art. 1393 cod. ord. mil. prevedeva che, in caso di esercizio dell’azione penale, il procedimento disciplinare non potesse essere promosso fino al termine di quello penale. La riforma del 2015 ha invertito la regola, facendo del procedimento disciplinare in pendenza del penale la regola e della sospensione l’eccezione.

Il ricorrente sostiene che, essendo i fatti anteriori alla novella, l’Amministrazione avrebbe dovuto agire secondo il testo previgente e aprire subito il procedimento. Il ragionamento è rovesciato: proprio perché alla data dei fatti vigeva la pregiudiziale penale, l’Amministrazione non poteva avviare il procedimento prima della definizione del giudizio penale. L’apertura dell’inchiesta formale dopo la sentenza del 2022 è dunque corretta.

Quanto alla reiterazione della sospensione precauzionale, la censura è inammissibile perché il relativo provvedimento non fu impugnato a suo tempo, con decadenza dal potere di contestarne la legittimità.

Sul versante dell’art. 653 cod. proc. pen., il Collegio esclude l’efficacia vincolante della sentenza di primo grado: essa è stata riformata in appello e la pronuncia di secondo grado, a sua volta annullata con rinvio, non ha fatto rivivere gli effetti della decisione di prime cure. L’unica statuizione coperta da giudicato è quella emessa in sede di rinvio, che si è limitata a dichiarare la prescrizione, senza accertamento sul fatto.

Il difetto di istruttoria è escluso: l’Amministrazione ha esaminato le sentenze, gli atti dell’inchiesta, i precedenti disciplinari e le memorie difensive, motivando in modo autonomo la rilevanza disciplinare delle condotte, anche a prescindere dall’esito penale. Sulla proporzionalità, il sindacato giurisdizionale resta esterno, potendo il giudice intervenire solo in caso di manifesta sproporzionalità, illogicità o irrazionalità, evenienze non ravvisate. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 653 c.p.p.

Tutte le 63 sentenze sull'art. 653 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *