Destinazione agricola da variante al PGT e ridotto sindacato sulle scelte urbanistiche (TAR Lombardia n. 2949 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di amplissima discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidenti errori di fatto o di palesi illogicità, non essendo configurabile un generale affidamento dei proprietari alla conservazione della destinazione edificatoria. La motivazione delle singole scelte di piano non deve essere specifica ed analitica, potendo risultare dai criteri generali e dagli obiettivi complessivamente perseguiti. Le osservazioni presentate dai privati ai piani adottati hanno carattere di mero apporto collaborativo: la loro reiezione non richiede un onere motivazionale specifico, essendo sufficiente il richiamo ai criteri ed ai principi che sovrintendono la pianificazione. La destinazione agricola può essere legittimamente assegnata a un fondo per evitare l’eccessiva urbanizzazione e l’eccessivo consumo di suolo, anche quando sul fondo non sia esercitata l’attività di impresa agricola, e il mantenimento di tale destinazione non è illogico neppure in un contesto parzialmente urbanizzato, ove serva a garantire un elemento di discontinuità.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un terreno in Comune di Travedona Monate, catastalmente individuato al foglio 9; il secondo ricorrente è amministratore della società e proprietario di un fondo attiguo. Le due aree, considerate un unico lotto, erano state oggetto di una sola osservazione nell’ambito della variante generale al PGT.

In sede di approvazione definitiva, avvenuta con deliberazione consiliare n. 38 del 2019, l’osservazione è stata respinta e al lotto è stata assegnata destinazione agricola. I ricorrenti hanno quindi impugnato la deliberazione e gli atti connessi — ivi compresa la delibera di adozione e gli atti del procedimento di V.A.S. — contestando l’eccesso di potere sotto plurimi profili e il difetto di motivazione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, richiamando Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 490 del 2024, Sezione IV, sentenza n. 6896 del 2024 e TAR Lombardia, Sezione II, sentenza n. 45 del 2022: le scelte urbanistiche sono sindacabili solo per evidenti errori o palesi illogicità e gli operatori non vantano particolari aspettative in ordine alla pianificazione, salvo limitati casi non ricorrenti nella specie.

La motivazione delle scelte di piano, precisa il Collegio, non deve essere analitica, potendo desumersi dai criteri generali e dagli obiettivi perseguiti. Quanto alle osservazioni dei privati, esse costituiscono un mero apporto collaborativo: la loro reiezione non esige uno specifico onere motivazionale, essendo sufficiente il richiamo ai principi che sovrintendono la pianificazione.

Nel caso concreto la destinazione impressa dalla variante è la medesima del precedente PGT e solo nel pregresso PRG l’area era edificabile. Una destinazione urbanistica di circa vent’anni fa non assume alcun carattere vincolante per le odierne scelte di piano. Le aree ricadono inoltre nella zona rivierasca del Lago di Monate, soggetta a vincolo paesaggistico, e presentano una sensibilità paesistica alta.

L’evoluzione legislativa e pianificatoria privilegia la tutela ambientale e paesaggistica e il contenimento del consumo di suolo, come attestato dalla legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014. Le finalità della variante risultano dagli atti del PGT e l’approvazione è avvenuta con ampio coinvolgimento della popolazione, senza lesione delle garanzie di partecipazione. Il lotto ha mantenuto la precedente destinazione non edificatoria, al pari delle aree confinanti.

I ricorrenti deducono la collocazione del lotto in zona urbanizzata, ma la stessa perizia di parte smentisce la circostanza: l’area è posta ad est del centro abitato, confina con il tessuto consolidato per due soli lati e non è circondata da edifici. Il secondo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e il difetto di istruttoria, ricalca il primo e ne segue il rigetto per economia espositiva. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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