L’inottemperanza alla sentenza sulla carta docente va dichiarata con termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3056 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente all’accredito della carta docente costituisce titolo esecutivo, la cui ottemperanza può essere richiesta dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., decorso il termine di 120 giorni dalla sua notificazione previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso per ottemperanza presuppone la prova della spettanza del credito e la mancata allegazione, da parte dell’Amministrazione debitrice, dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. In caso di inottemperanza, il giudice assegna un termine per adempiere e nomina fin d’ora un commissario ad acta che opererà solo su istanza del creditore, senza compenso.
Il Fatto
Il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare alla ricorrente, docente, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione del dictum giudiziale, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo l’ordine all’Amministrazione di provvedere all’accredito delle somme spettanti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che, tra la notifica della sentenza al Ministero e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e non era stata contrastata dall’Amministrazione, la quale, pur costituita in giudizio, non aveva allegato né documentato l’avvenuta esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha, quindi, dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. In caso di perdurante inerzia, è stato nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, senza avere diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, tenendo conto della limitata attività difensiva svolta, riconducibile ad attività minime e stereotipate, e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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