Natura endoprocedimentale della nota comunale e giudicato sull’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 382 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Comune comunica l’esito favorevole condizionato di una domanda di condono edilizio, invitando l’interessato a presentare ulteriore documentazione e a contattare l’ufficio tecnico per il rilascio del titolo, ha natura endoprocedimentale e non integra il provvedimento di accoglimento dell’istanza né il titolo edilizio in sanatoria. L’accertamento contenuto in una precedente pronuncia, che abbia qualificato in tal senso l’atto e ne abbia escluso l’idoneità a definire il procedimento per tardività dell’istanza, una volta divenuto giudicato forma la premessa incontestabile del successivo giudizio. Ne deriva che i vizi dedotti avverso l’ordine di demolizione, in quanto proposti in via derivata da quella qualificazione, sono infondati.
Il Fatto
L’appellante, proprietaria di un fabbricato a destinazione residenziale ricevuto in eredità, agisce avverso il provvedimento con cui il Comune ha ordinato la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, a seguito del rigetto dell’istanza di sanatoria presentata dal padre. La difesa si fonda su una nota comunale del 1997, con cui il Sindaco aveva comunicato l’esito favorevole della domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 724/1994, sostenendo che quel provvedimento avesse esaurito il potere dell’Amministrazione.
Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso, ritenendo la nota meramente endoprocedimentale e la demolizione doverosa conseguenza dell’assenza di titolo edilizio. L’appellante ha dedotto violazione degli artt. 35 della legge n. 47/1985 e 39, comma 1, della legge n. 724/1994, eccesso di potere per carenza di presupposto e riedizione di un potere già esercitato.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta la questione centrale rappresentata dalla qualificazione giuridica della nota del 1997. L’appellante la considera un provvedimento favorevole e definitivo, idoneo a formare il titolo edilizio. La Corte respinge questa lettura, richiamando il proprio precedente accertamento sulla natura dell’atto.
Nella nota sindacale si legge che la domanda di condono era stata esitata favorevolmente “alle seguenti condizioni”, con invito all’interessato a presentare la documentazione richiesta e a contattare l’ufficio tecnico “al fine di stabilire le modalità del rilascio della concessione/autorizzazione in sanatoria”. L’atto si limita, dunque, a comunicare un esito favorevole condizionato e a rinviare a un momento successivo il rilascio del titolo.
La Corte sottolinea l’incompatibilità logica della tesi dell’appellante: un provvedimento di accoglimento comunicato all’interessato che al contempo prevede un ulteriore momento di “rilascio” del titolo sarebbe contraddittorio. Proprio questa struttura spiega la sequenza di atti di integrazione istruttoria di un procedimento rimasto aperto, fino all’adozione del provvedimento impugnato. La qualificazione della nota come endoprocedimentale è dunque confermata.
Il passaggio decisivo riguarda l’efficacia di quell’accertamento. Esso è ormai coperto dal giudicato e non può essere rimesso in discussione in sede di impugnazione dell’atto sanzionatorio che ne costituisce conseguenza. Per questa via la Corte dichiara infondati i vizi dedotti avverso l’ordine di demolizione, in quanto proposti in via meramente derivata dalla qualificazione della nota.
L’appello è pertanto respinto. Nulla è disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione. Il Collegio ordina l’oscurramento delle generalità dell’appellante a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.