DIA e normativa sopravvenuta: silenzio non matura contro nuovo piano di bacino (Cons. Stato n. 9717 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di denuncia di inizio attività il termine di trenta giorni per la formazione del titolo per silenzio costituisce un tratto nel quale l’amministrazione deve valutare le normative sopravvenute. Se nel corso di quel termine interviene una modifica del piano di bacino che rende l’intervento inedificabile, il titolo non si perfeziona. La richiesta di integrazioni documentali interrompe il termine, che ricomincia a decorrere dalla presentazione degli elaborati richiesti. Il provvedimento che dichiara la DIA non procedibile per contrasto con il piano costituisce diniego e, se non impugnato, determina acquiescenza. Il risarcimento del danno da inerzia presuppone l’illegittimità del provvedimento e il coefficiente di colpevolezza.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di terreni nel Comune di Arcola, compresi in uno strumento urbanistico attuativo che prevedeva la costruzione di un fabbricato residenziale. Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, presentava una S.C.I.A. che il Comune sospendeva, rilevando la necessità di una D.I.A. Il 4 marzo 2013 la società presentava quindi la D.I.A.
Dopo una richiesta di integrazioni e la produzione di nuovi elaborati, il Comune dichiarava la D.I.A. non procedibile. Seguivano una nota che segnalava il contrasto con il piano di bacino aggiornato e, infine, la comunicazione di inefficacia. La società agiva ex art. 30 c.p.a. per il risarcimento del danno, quantificato in oltre 669.000 euro. Il TAR Liguria rigettava la domanda e la società proponeva appello, sostenendo che la conformità della D.I.A. andava valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento della presentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’incidenza della normativa sopravvenuta sulla D.I.A. La nota comunale dell’8 marzo 2013, avente ad oggetto integrazioni documentali non riconducibili a meri errori materiali, ha prodotto l’interruzione del termine di trenta giorni, che ha ripreso a decorrere dal 19 aprile 2013. La D.I.A., quindi, non era idonea a far maturare alcun silenzio, risultando incompleta e in alcuni punti contraddittoria.
Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui la D.I.A. produce le medesime conseguenze del permesso di costruire e ad essa si applicano le misure di salvaguardia previste dall’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 (Cons. Stato n. 7516 del 2020), oltre alla decadenza di cui all’art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 (Cons. Stato n. 4730 del 2015). Nel termine per il perfezionamento del titolo l’amministrazione deve dunque tenere conto delle modifiche del piano di bacino intervenute, in funzione della tutela del territorio.
Quanto all’art. 44 del P.A.I., la Corte ne esclude l’applicabilità: la norma ha natura transitoria e riguarda gli interventi ricompresi tra l’adozione delle misure di salvaguardia e l’adozione del piano. Non rileva il parere del Comitato Tecnico ipotizzato in conferenza dei servizi. Opera invece l’immediata efficacia del piano di bacino ex art. 65 d.lgs. n. 152/2006.
La nota del 5 aprile 2013, che dichiara la D.I.A. non procedibile per contrasto con il piano, costituisce già diniego con effetto lesivo; non impugnata, è seguita l’acquiescenza della società, che ha prodotto ulteriore documentazione. La nota del 7 ottobre 2013 è un ulteriore diniego, non il primo.
La domanda risarcitoria è infondata. L’operato del Comune è immune da vizi, difetta il requisito oggettivo dell’illegittimità del provvedimento e quello soggettivo della colpa. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.