Localizzazione del termovalorizzatore: sufficiente l’assenza di fattori escludenti (Cons. Stato n. 4883 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione dell’area ove localizzare un impianto di termovalorizzazione è subordinata alla sola verifica preliminare di compatibilità territoriale dell’intervento, costituita dall’accertamento dell’assenza, negli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e di settore, di fattori escludenti a tutela integrale. Ai fini di tale verifica non rilevano la tipologia e le caratteristiche dell’impianto: le interferenze con il contesto ambientale e con i recettori sensibili attengono alla successiva fase autorizzativa, demandata alla VIA e all’AIA. Accertata l’idoneità dell’area secondo i criteri del piano regionale, l’amministrazione non è tenuta a valutare comparativamente più aree parimenti idonee né a motivare la preferenza, risolvendosi diversamente l’indagine in un inutile aggravamento del procedimento. Il sindacato del giudice amministrativo si arresta a fronte della conformità della scelta alla regola tecnica dei criteri localizzativi, salvo prova della sua manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
Gli appellanti, residenti in località S. Palomba, impugnavano davanti al TAR Lazio due ordinanze del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025: l’ordinanza n. 8 del 2022, di localizzazione di un impianto di termovalorizzazione di capacità pari a 600.000 t/anno, e l’ordinanza n. 7 del 2022, di approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale e dei relativi documenti di VAS. Con motivi aggiunti contestavano anche la determina di approvazione dell’avviso esplorativo per il project financing.
Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti, richiamando un proprio precedente sui medesimi atti. Gli originari ricorrenti proponevano appello, riproponendo le censure di primo grado: difetto di istruttoria nella scelta del sito, violazione del principio di precauzione con riguardo alla falda e alla crisi idrica, omessa ricerca di siti alternativi, carenza del potere commissariale di disporre la realizzazione dell’impianto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. In via preliminare dichiara inammissibile, ex art. 104 c.p.a., la delibera di Giunta regionale depositata solo in secondo grado e, in ogni caso, irrilevante perché risalente al 2009. Ritiene invece tempestive la memoria della Città Metropolitana e l’intervento ad opponendum, essendo la controversia soggetta al rito abbreviato dell’art. 119, comma 1, lett. c-bis), c.p.a., con dimidiazione dei termini. Le plurime eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sono assorbite dalla ragione più liquida.
Nel merito, la Corte ribadisce la distinzione tra fase localizzativa e fase autorizzativa. La prima attiene alla verifica dell’assenza di fattori escludenti a tutela integrale, ossia di vincoli condizionanti o destinazioni d’uso del suolo incompatibili; la seconda riguarda i fattori condizionanti e le attenzioni progettuali imposte dalle caratteristiche dell’opera. Distanze dai recettori sensibili, qualità dell’aria, impatti cumulativi e traffico indotto presuppongono la conoscenza del progetto e sono perciò demandati a VIA e AIA.
La ricognizione della società incaricata ha accertato che l’area di Santa Palomba è priva di fattori escludenti di tutela integrale; tale accertamento è sufficiente a rendere legittima la scelta del sito. La Corte richiama i propri precedenti di Sez. IV n. 1349 del 2024 e n. 5481 del 2024, che hanno già esaminato censure analoghe: la vicinanza dell’area di espansione residenziale non è ostativa perché solo parte di essa ricade entro i 1000 metri, l’edificio scolastico dista circa 1500 metri e i vincoli archeologici costituiscono fattore condizionante, non escludente.
Le censure sui siti sensibili e sull’inquinamento sono giudicate generiche e prive di supporto probatorio. Quanto alla falda, i controlli ARPA non hanno rilevato variazioni significative e gli appellanti non hanno indicato la distanza tra il sito e l’area degli accertamenti richiamati. La Corte esclude poi la necessità di una comparazione tra aree parimenti idonee, gravando semmai sull’appellante l’onere di indicare le alternative ragionevoli. Infine, ritiene infondata la censura sull’art. 13 d.l. n. 50/2022: il potere commissariale si estende alla localizzazione e realizzazione degli impianti, e la legge ne limita temporalmente l’adozione degli atti, non la loro efficacia.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è respinto per difetto di pertinenza e rilevanza: l’oggetto dello scrutinio proposto sono provvedimenti amministrativi e non disposizioni di legge, e la questione introduce surrettiziamente un motivo nuovo. La disciplina primaria risulta comunque conforme al diritto dell’Unione, del quale ribadisce la vincolatività. Le spese del grado sono compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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