Dichiarazione di confine da mappa catastale erronea non integra il falso (TAR Emilia-Romagna n. 717 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal concorrente in ordine all’ubicazione dell’azienda agricola, quando riproduce fedelmente le risultanze della mappa catastale, non integra il falso rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara, neppure se successivi accertamenti dimostrino l’erroneità della rappresentazione grafica. Oggetto della dichiarazione è lo stato di diritto e non lo stato di fatto, sicché il dichiarante può invocare l’affidamento sul contenuto dei pubblici registri. L’amministrazione, accertata la discordanza tra dichiarazione e realtà, può legittimamente limitarsi alla decurtazione del punteggio relativo al criterio premiale. La mancata esclusione non è sindacabile per eccesso di potere quando l’istruttoria è stata accurata e il concorrente non ha assolto all’onere di allegare un principio di prova dei vizi dedotti.
Il Fatto
Una azienda pubblica di servizi alla persona bandisce una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione quinquennale di un fondo agricolo di sua proprietà. Tra i criteri di valutazione figura l’ubicazione della sede dell’impresa offerente. Alla gara partecipano tre concorrenti; si classifica prima un’azienda agricola, con 98 punti, mentre l’affittuaria uscente — titolare di diritto di prelazione ex lege — non partecipa alla competizione e in seguito pareggia l’offerta economica della prima classificata.
L’affittuaria uscente segnala all’ente una presunta dichiarazione non veritiera della prima graduata in ordine al criterio dell’ubicazione. L’amministrazione dispone approfondimenti e, all’esito di una perizia, accerta che il fondo della prima classificata non è confinante con quello messo a gara. Riduce pertanto il punteggio, senza che la graduatoria muti. La ricorrente impugna gli atti della procedura, dolendosi della mancata esclusione della concorrente, con ricorso principale e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il collegio premette di poter prescindere, per economia processuale, dall’esame delle eccezioni preliminari di acquiescenza e di difetto di legittimazione attiva, decisa la causa sulla base della ragione più liquida, richiamando C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 7970/2023. Nel merito, il percorso argomentativo si concentra sulla qualificazione della dichiarazione contestata.
È documentato e incontestato che la concorrente abbia dichiarato di essere confinante con l’area messa a gara e che tale dichiarazione fosse conforme alle risultanze delle mappe catastali. Solo all’esito della perizia notarile è emerso che la rappresentazione grafica dell’ultimo frazionamento era errata, indicando una linea di contatto tra i due fondi sia pure per una piccola porzione.
In questo quadro il Tribunale esclude che possa imputarsi al dichiarante di avere fatto legittimo affidamento sulle risultanze dei pubblici registri. Né ritiene invocabile la conoscenza diretta dello stato dei luoghi prospettata dalla ricorrente, perché l’oggetto della dichiarazione è lo stato di diritto e non lo stato di fatto, identificandosi il primo, quanto meno in apparenza, con il dato catastale. Avendo dichiarato ciò che risultava dalle mappe, manca dunque una dichiarazione falsa.
Ne consegue che l’ente ha correttamente limitato la propria reazione alla sottrazione del punteggio relativo al requisito contestato, mentre l’affidamento della perizia a un esperto esterno conferma l’accuratezza dell’istruttoria svolta. Quanto al secondo motivo, la ricorrente adombra in modo del tutto generico un difetto di istruttoria sui requisiti dichiarati, senza specificare quali siano e senza offrire alcun principio di prova, come era suo onere. Analoga carenza colpisce la doglianza sull’anomalia del canone offerto, non essendo dimostrato che il prezzo impedisca la conduzione proficua del fondo. Il collegio aggiunge che non si tratta di bene demaniale o del patrimonio indisponibile e che, in assenza di una specifica previsione nella lex specialis, non sussisteva alcun obbligo di verifica di sostenibilità dell’offerta.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 3.000,00 euro oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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