Silenzio assenso sul concerto MiC e termini perentori della VIA (TAR Puglia n. 1264 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I termini di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinati dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 hanno carattere perentorio e non possono essere disapplicati in forza dei criteri di priorità di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, né della congestione degli uffici per l’aggravio di incarichi e funzioni. L’omessa espressione dei pareri richiesti non esime l’autorità competente dal provvedere, dovendo essa comunque procedere alla valutazione ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Nel procedimento di VIA, qualificabile come pluristrutturato, il concerto del Ministero della cultura si forma per silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, con conseguente obbligo del MASE di adottare il provvedimento conclusivo. La nota ministeriale che si limiti a differire sine die la decisione ha natura soprassessoria e non interrompe l’inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 6 agosto 2021 istanza al MASE per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di potenza pari a 40,658 MWp, da realizzarsi nei comuni di Stornarella e Orta Nova, su area qualificata idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021.

Conclusa la fase di consultazione pubblica senza osservazioni, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC esprime in data 14 dicembre 2023 parere favorevole di compatibilità ambientale e lo trasmette al MiC. Il procedimento resta tuttavia sospeso in attesa del concerto del Ministero della cultura. Seguono una nota di sollecito e una diffida, quindi la nota MASE prot. n. 121358 del 2 luglio 2024, che, richiamando l’aggravio di incarichi e la necessità del previo concerto del MiC, dichiara allo stato impossibile l’emissione del decreto di VIA. La società ricorrente agisce così per l’accertamento del silenzio e, in via subordinata, per l’annullamento della nota.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 e dal favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea. Richiama il Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente, e l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che li considera di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Sul punto richiama la Corte costituzionale n. 177 del 30 luglio 2021.

La ricostruzione della scansione temporale conferma l’illegittimità del silenzio. L’art. 25, comma 2-bis, impone alla Commissione di adottare lo schema di provvedimento entro 130 giorni dalla presentazione dell’istanza e al MASE di rilasciare il provvedimento conclusivo entro i successivi 30 giorni. Tutti i termini risultano spirati, essendosi il procedimento arrestato al parere positivo della Commissione.

Il Collegio esclude che i criteri di priorità dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o la congestione degli uffici possano consentire la disapplicazione dei termini perentori, pena la violazione della normativa acceleratoria nazionale ed europea. Né l’obbligo di pronuncia espressa può essere eliso dalla mancata espressione dei pareri, poiché l’art. 25, comma 1, prevede che l’autorità competente proceda comunque alla valutazione.

Quanto al concerto del MiC, la disposizione si coordina con l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che disciplina il silenzio assenso in caso di assensi, concerti o nulla osta, estendendolo alle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, sia pure con termini di 90 giorni. Il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, n. 1640 del 23 giugno 2016, che ne ammette l’interpretazione estensiva nei procedimenti pluristrutturati, e la propria sentenza n. 1429 dell’11 dicembre 2023, nonché Cons. Stato, Sez. IV, n. 8610 del 22 giugno 2023. Nel caso concreto, anche a voler far decorrere il termine dalla nota di sollecito del 15 gennaio 2024, tutti i termini sono spirati.

La nota n. 121358 del 2 luglio 2024, limitandosi a differire sine die l’adozione del provvedimento, è priva di carattere dispositivo e non vale a interrompere l’inerzia. Il Collegio accoglie pertanto la domanda principale, accerta la formazione per silentium dell’atto di assenso del MiC, condanna il MASE a provvedere entro 60 giorni e nomina Commissario ad acta con termine di 90 giorni; dichiara improcedibile la domanda subordinata di annullamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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