Dichiarazioni non veritiere nel concorso e decadenza dal diritto alla nomina (C.G.A.R.S. n. 615 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con cui il candidato attesti un ruolo apicale di coordinamento di progetti di ricerca, è non veridica quando dagli atti ufficiali del progetto risulti attribuito ad altri il ruolo di principal investigator. Accertata la non veridicità, l’amministrazione non può limitarsi a sottrarre il punteggio assegnato ai titoli non posseduti, ma deve disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione, ove la lex specialis così preveda. La clausola del bando che impone la decadenza non contrasta con l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, poiché la salvezza delle sanzioni ulteriori e più gravi, richiamata dall’art. 76, conferma la legittimità della previsione. Il significato di principal investigator è univoco nella comunità scientifica e non può essere rimesso a una pretesa equivocità linguistica.

Il Fatto

Il ricorrente risultava vincitore di una procedura selettiva per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato presso una struttura universitaria. A seguito di segnalazione del candidato collocatosi al secondo posto, l’amministrazione avviava il controllo delle dichiarazioni sostitutive, contestando la veridicità dell’asserito ruolo di principal investigator in due progetti di ricerca europei.

L’Ateneo titolare dei progetti confermava che quel ruolo spettava ad altro soggetto e che il ricorrente era stato contrattualizzato con assegno di ricerca, comparendo nei report come research fellow, senza alcuna delega in suo favore. Il Rettore annullava d’ufficio gli atti della procedura e dichiarava il ricorrente decaduto da ogni diritto. Il TAR respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello incidentale. Il candidato appellava, insistendo sull’equivocità della locuzione inglese e sulla non proporzionalità della decadenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame infondato. Sul primo motivo, la sentenza appellata ha affrontato il tema dell’equivocità del termine, sia pure sinteticamente, argomentando che il principal investigator riveste un ruolo apicale di coordinamento e supervisione, escluso dalla documentazione istruttoria.

La non veridicità della dichiarazione emerge dai riscontri formali dell’Ateneo titolare dei progetti, i quali escludono che il ricorrente abbia ricoperto quel ruolo. La tesi dell’equivocità linguistica è respinta: la nozione ha significato chiaro e inequivocabile nella comunità scientifica, essendo connessa alla responsabilità e al coordinamento del progetto. Il Collegio valorizza la piena consapevolezza del dichiarante, che in altro progetto si era qualificato come semplice investigator.

Accertata la falsità, il Collegio esclude che l’amministrazione potesse adottare un provvedimento diverso dalla decadenza. L’art. 4, comma 2, del bando dispone la decadenza dei candidati le cui dichiarazioni risultino non veritiere. Tale previsione non contrasta con l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, perché la clausola di salvezza in esso contenuta, con il richiamo all’art. 76, fa salve le sanzioni ulteriori e più gravi.

Ne consegue la piena legittimità della clausola della lex specialis e il rigetto dell’appello principale. L’integrale reiezione determina la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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