Riserva posti pubblico impiego non estesa ai volontari in ferma annuale (TAR Calabria n. 1457 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti nei pubblici concorsi prevista dall’art. 1014, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 in favore dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito non si estende ai volontari in ferma annuale. Tra la figura del VFA e quella del VFP1 sussistono differenze sostanziali e non meramente formali, quanto a modalità di reclutamento, trattamento economico, applicazione dello stato giuridico e sbocchi di carriera. La norma ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, perché deroga alla disciplina ordinaria di accesso al pubblico impiego. La mancata inclusione dei VFA non integra pertanto una disparità di trattamento manifestamente irragionevole e la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. è non manifestamente fondata.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico bandito dalla Regione Calabria per la copertura di 177 posti di categoria C, profilo di istruttore amministrativo-contabile, per il potenziamento dei Centri per l’impiego. Nella graduatoria finale approvata con decreto n. 17622 del 30 dicembre 2022 figurava tra gli idonei vincitori, in posizione 166, in virtù del riconoscimento del titolo di volontario dell’esercito congedato senza demerito.
Con successivo decreto n. 3062 del 6 marzo 2023 la Regione annullava in autotutela quella graduatoria e ne approvava una nuova, sulla base delle verifiche richieste al Comando Militare Esercito Calabria: il servizio prestato come VFA non era stato ritenuto equiparabile a quello di VFP1. Il ricorrente impugnava gli atti e chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 1014 d.lgs. n. 66/2010, nella parte in cui non annovera i volontari in ferma annuale tra i destinatari della riserva. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio esamina l’eccezione di irricevibilità per la notifica eseguita presso un indirizzo PEC riferibile all’Avvocatura regionale anziché a quello risultante dai registri. Richiamata la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione, e il principio per cui solo la prima non è sanabile per raggiungimento dello scopo, il Tribunale rileva che l’indirizzo utilizzato non è estraneo alla sfera dell’ente. La notifica è dunque nulla, non inesistente, e la costituzione della Regione ne determina la sanatoria ex art. 44, comma 3, c.p.a.
Nel merito, la questione ruota attorno all’art. 1, comma 4, del bando, che richiama gli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 e riserva il trenta per cento dei posti ai volontari in ferma breve e prefissata congedati senza demerito. Il ricorrente assume l’illegittimità della mancata previsione dei VFA, invocando la comune ratio sociale della riserva e l’impiego dei volontari annuali in missioni operative.
Il Collegio ricostruisce il quadro storico e normativo. I VFB sono introdotti dal d.lgs. n. 196/1995, con ferma triennale e reclutamento concorsuale secondo il d.P.R. n. 332/1997. I VFA nascono con il d.l. n. 110/1999, in contesto emergenziale: il servizio annuale vale per l’assolvimento degli obblighi di leva, la paga è parametrata a quella dei militari di leva con un assegno aggiuntivo, e l’accesso alla ferma breve richiede comunque il superamento delle prove selettive. Si tratta dunque di un istituto ibrido e transitorio.
I VFP1, istituiti dalla l. n. 226/2004, si presentano invece come figura sostitutiva dei VFB: selezione concorsuale, integrale applicazione dello stato giuridico dei volontari in ferma breve, sbocchi verso rafferma e VFP4. La riserva del 2005 in favore dei VFA per l’accesso ai VFP1 conferma la discontinuità tra i due istituti. L’art. 1014 cod. ord. mil., eccezionale e di stretta interpretazione, si colloca nella disciplina del reinserimento del personale in congedo e non contempla i VFA.
Il Tribunale aderisce all’orientamento che esclude l’estensione interpretativa, richiamando TAR Roma n. 9209 del 2025 e TAR Puglia n. 704 del 2024, e prende atto del contrario indirizzo di TAR Catania n. 1006 del 2022. Escluse differenze sostanziali tra gli istituti, la questione è dichiarata non manifestamente fondata: il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione degli ondeggiamenti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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