Fascia di classificazione D.M. n. 274/1997 e idoneità professionale nel RTI (Cons. Stato n. 3254 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione dell’impresa di pulizia, disinfestazione e sanificazione alla fascia di classificazione prevista dal D.M. n. 274 del 7 luglio 1997 costituisce requisito di idoneità professionale e non di capacità economico-finanziaria. Il parametro economico che determina l’accesso alla fascia non rileva quale indice di solidità finanziaria, ma come misuratore dell’attitudine dell’operatore a svolgere la specifica tipologia di servizio oggetto di affidamento. Ne consegue che, nel raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente in relazione alla prestazione che si è impegnato a eseguire, senza possibilità di cumulo. La clausola del disciplinare che qualifica in tal senso l’iscrizione non è nulla e non viola i principi pro-concorrenziali né il favor participationis delle piccole e medie imprese.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese, con capogruppo mandataria una società di servizi, partecipa alla procedura indetta da una azienda sanitaria locale per l’affidamento quinquennale del servizio di disinfestazione e derattizzazione, risultando unico offerente. La stazione appaltante esclude il raggruppamento rilevando che non tutte le componenti possiedono la classificazione nella fascia G) del D.M. n. 274 del 7 luglio 1997, prevista dal disciplinare tra i requisiti di idoneità professionale, e contestando inoltre la mancata corrispondenza tra quote dei requisiti e percentuali di esecuzione dichiarate.

Il raggruppamento impugna l’esclusione davanti al TAR Campania, sostenendo che la fascia di classificazione esprime una capacità economico-finanziaria e va quindi verificata sul raggruppamento nel suo complesso; in subordine deduce la nullità della clausola. Il TAR respinge il ricorso, dichiarando inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo. Propone appello la capogruppo.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato condivide la statuizione di rigetto, ma con diversa motivazione. Il primo giudice aveva dichiarato tardiva la censura contro la clausola del disciplinare, ritenendola immediatamente lesiva e soggetta all’onere di impugnazione tempestiva. Il Collegio ritiene invece che la società abbia tempestivamente impugnato l’esclusione e, con essa, eccepito la nullità delle clausole artt. 6.1 e 6.4 del Disciplinare.

Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22/2020, che a sua volta rinvia alla Ad. Plen. n. 9/2014, la Corte ribadisce che la clausola escludente contra legem è inefficace e deve intendersi come “non apposta”. Resta però l’onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che ne facciano applicazione, secondo il principio vitiatur sed non vitiat: l’esclusione conserva natura autoritativa e va contestata entro il termine dell’art. 120 cod. proc. amm. La censura va dunque esaminata nel merito, ma è infondata.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della fascia. Il parametro economico sotteso all’accesso alla singola fascia non è indice di solidità economico-finanziaria, ma rilevatore di idoneità a svolgere l’attività oggetto di appalto. Il volume di affari richiamato dall’art. 3 del D.M. n. 274/1997 è solo uno dei criteri di classificazione, accanto alla dimostrazione di aver fornito servizi di importo proporzionato alla fascia richiesta e all’incidenza dei costi del personale. Tali condizioni presuppongono esperienza comprovata nel settore e concorrono a caratterizzare l’idoneità professionale, non la capacità economico-finanziaria cumulabile ai sensi degli artt. 68 e 100 del d.lgs. n. 36/2023.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cons. St., sez. V, n. 7037 del 2020), secondo cui il requisito di idoneità professionale qualifica il soggetto economico nella sua unitarietà e non è scindibile nelle sue componenti. Respinto anche l’argomento fondato sul d.l. n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007: l’art. 10, comma 2 sottrae a requisiti professionali le sole attività di pulizia e disinfezione, lasciando ferma la disciplina del D.M. n. 274/1997 per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, che costituiscono l’oggetto della gara.

Accertata la legittimità dell’esclusione, le censure residue sulle ulteriori cause espulsive divengono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. L’appello è in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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