Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 823 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, ove l’amministrazione non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo, il giudice amministrativo la condanna a dare completa esecuzione al provvedimento, fissando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un commissario ad acta perché adotti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, ivi comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti. Qualora le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nonostante la notifica del titolo, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la pretesa come adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione costituita non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è dunque fondato e merita accoglimento.
L’amministrazione va conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a consentire all’ente di completare le procedure esecutive senza ulteriori dilazioni.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o in un dirigente o funzionario delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie comunque denominate.
Il Collegio esclude espressamente la liquidazione di compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. La soluzione evita duplicazioni di costo e mantiene l’esecuzione all’interno dell’apparato pubblico.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina la completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione, nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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