Restituzione nel termine senza comunicazione difensore d’ufficio non è forza maggiore (Cass. pen. Sez. 2 n. 16111 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inadempimento del difensore d’ufficio ai propri doveri professionali di mantenere i contatti informativi con l’assistito, agevolmente reperibile, non costituisce ipotesi di caso fortuito o forza maggiore idonea a giustificare la restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. L’imputato che abbia avuto regolare conoscenza del processo e del nominativo del difensore d’ufficio, decidendo di rimanere assente, ha l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico professionale, non potendo addurre la propria mancanza di diligenza come causa di incolpevole mancata conoscenza dell’esito del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Nocera Inferiore per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., chiedeva alla Corte di appello di Salerno la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, divenuta irrevocabile, deducendo la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e l’assenza di effettiva conoscenza del processo. La Corte territoriale rigettava l’istanza, ritenendo la notifica validamente eseguita in persona del destinatario e non provata l’incolpevole mancata conoscenza del procedimento.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., la mancata assunzione di una perizia grafologica sulla sottoscrizione della cartolina di notifica e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Quanto alla dedotta nullità della notifica, ha osservato che la cartolina relativa alla raccomandata conteneva l’indicazione della consegna a soggetto qualificato come destinatario e che non risultavano apposte le annotazioni prescritte dall’art. 7 della legge n. 890/1982 per l’ipotesi di mancata consegna, né inviata la relativa comunicazione, elementi dai quali desumere la regolarità della notificazione.
La Corte ha poi escluso che fosse dovuta d’ufficio una perizia grafologica, non essendovi obbligo per il giudice di disporre tale incombente, tanto più in assenza di una specifica richiesta della difesa. Ha inoltre rilevato come non fosse stato denunciato o accertato alcun profilo di falsità dell’atto, mentre la contestazione si limitava a dedurne la nullità per carenze descrittive della relata.
Quanto alla prospettata impossibilità di proporre appello, la Corte ha evidenziato che l’imputato, avuta regolare conoscenza del decreto di citazione e del nominativo del difensore d’ufficio, aveva scelto di non costituirsi e non aveva attivato alcun contatto con il proprio difensore. La mancata diligenza nel seguire il processo non può quindi essere invocata come causa di forza maggiore.
Infine, il collegio ha precisato che l’eventuale inadempimento del difensore ai doveri informativi verso l’assistito non può configurare forza maggiore, gravando parallelamente sull’imputato l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico professionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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