Regolamento preventivo di giurisdizione e difetto assoluto: la giustiziabilità della pretesa è questione di merito (Cass. civ. Sez. Un. n. 22860 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando il ricorrente alleghi che né il giudice ordinario, né quello amministrativo, né alcun altro giudice statale sia competente a conoscere della controversia, poiché la questione della giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato non solo in funzione della pronuncia richiesta, ma anche e soprattutto della causa petendi, ossia della natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio. La “cartolarizzazione” degli immobili pubblici ex d.l. n. 351/2001 non implica la riserva di tutte le relative controversie al giudice amministrativo, non contenendo la disposizione norme sulla giurisdizione.
Il Fatto
La società, odierna ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare già sede della Dogana di Milano, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite. La controversia trae origine dalla citazione proposta dall’erede di una delle espropriate, la quale ha convenuto in giudizio l’Agenzia del Demanio e le società che si sono succedute nella proprietà dell’area, chiedendo la dichiarazione di nullità degli atti di compravendita immobiliare e il risarcimento del danno.
L’attrice ha dedotto che, a seguito dell’espropriazione, l’area non era stata destinata all’opera pubblica ma era stata oggetto di un procedimento di dismissione al di fuori dei presupposti normativi. La società ricorrente ha invece eccepito, in via principale, il difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che la controparte non sarebbe titolare di alcuna posizione giuridica tutelabile, e, in via subordinata, la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Quanto all’eccezione principale, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui è inammissibile il regolamento preventivo con cui si alleghi l’assoluta mancanza di tutela giurisdizionale, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda e non alla giurisdizione.
Quanto all’eccezione subordinata, la Corte ha applicato il criterio del petitum sostanziale, evidenziando che la domanda attorea, consistente nella dichiarazione di nullità dei contratti e nel risarcimento del danno, ha ad oggetto la validità di atti negoziali successivi all’espropriazione e non l’esercizio del potere ablatorio. Ha inoltre precisato che la disciplina della cartolarizzazione di cui al d.l. n. 351/2001 non contiene norme sulla giurisdizione, non modificando il criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere.
La Corte ha infine distinto il caso di specie da quello in cui la domanda è direttamente ricollegabile a un provvedimento amministrativo di espropriazione, come nella fattispecie esaminata dal precedente citato dalla ricorrente, affermando che la questione dell’effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della decisione.
Nota della Redazione
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