Nullità dei contratti di alienazione successivi all’esproprio e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 22859 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui il ricorrente alleghi che né il giudice ordinario né quello amministrativo sia competente a conoscere della controversia, poiché la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce questione di merito e non di giurisdizione. La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, individuato dalla causa petendi: la domanda di nullità dei contratti di alienazione di beni già espropriati e quella di risarcimento del danno da illecito spossessamento, proposte dagli ex proprietari, radicano la giurisdizione del giudice ordinario, restando impregiudicata ogni questione sulla titolarità del diritto, che attiene al merito.
Il Fatto
Gli ex proprietari di aree espropriate nel 1975 per la realizzazione della dogana di Milano a Segrate hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l’Agenzia del Demanio, gli acquirenti intermedi e la società attuale proprietaria del compendio, chiedendo la dichiarazione di nullità degli atti di compravendita stipulati a partire dal 2005 e il risarcimento del danno, assumendo di aver subito un illecito spossessamento.
La società convenuta ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo in via principale il difetto assoluto di giurisdizione e in via subordinata la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di beni ceduti nell’ambito della procedura di cartolarizzazione degli immobili pubblici.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite richiamano il principio per cui il difetto assoluto di giurisdizione attiene all’impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera di altri poteri dello Stato: è pertanto inammissibile il regolamento con cui si alleghi che nessun giudice statale sia competente, perché la giustiziabilità della pretesa è questione di merito.
La Corte osserva che la contestazione della ricorrente — incentrata sull’insussistenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo degli ex proprietari — riguarda il fondamento della domanda e non la giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento espresso da Sezioni Unite n. 8675 del 2023 e Sezioni Unite n. 18052 del 2010.
Quanto alla domanda subordinata, la Corte ribadisce che la cartolarizzazione degli immobili pubblici ex d.l. n. 351/2001 non comporta la riserva di giurisdizione al giudice amministrativo, dovendosi aver riguardo alla natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio; l’art. 119 c.p.a. si limita a presupporre la giurisdizione amministrativa, senza fondarla.
Il petitum sostanziale della domanda attorea consiste nella nullità dei contratti di alienazione successivi all’esproprio e nel risarcimento del danno da illecito spossessamento: la controversia sulla validità dei contratti e sul diritto al risarcimento appartiene al giudice ordinario, mentre ogni questione sulla effettiva titolarità del diritto è rimessa al merito.
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Nota della Redazione
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