Ottemperanza al giudicato sul pagamento delle spese: termine e commissario ad acta (TAR Lazio n. 16373 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato e dichiara il relativo obbligo, assegnando un termine per l’adempimento decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina di un commissario ad acta che assume le funzioni solo se investito dall’istanza del creditore. La funzione commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non dà luogo ad alcun compenso, rientrando nei compiti istituzionali del soggetto nominato. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di avvocato antistatario, ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione di cinque sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di lite in suo favore, per un importo complessivo di euro 6.200,72 oltre accessori.
Le sentenze sono definitive e non impugnate, come attestato in atti, e risultano notificate all’amministrazione. Poiché il Ministero non ha provveduto al pagamento, il ricorrente ha agito in ottemperanza chiedendo la condanna all’esecuzione, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese del giudizio. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che risulta per tabulas il mancato pagamento delle somme dovute in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali indicati in epigrafe. L’amministrazione è pertanto tenuta a dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme ivi liquidate.
Il Tribunale dichiara dunque l’obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il termine è funzionale a consentire l’adempimento spontaneo prima dell’attivazione del rimedio sostitutivo.
In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per materia. Il commissario assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato.
Quanto al trattamento economico, il Tribunale esclude che sia dovuto alcun compenso al commissario. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, con conseguente assenza di un autonomo titolo retributivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è accolto nei termini e limiti indicati in motivazione, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.