Sopravvenuto difetto di interesse e spese per soccombenza virtuale nel sostegno scolastico (TAR Campania n. 2728 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’assegnazione delle ore di sostegno all’alunno con disabilità, l’integrale ottemperanza dell’Amministrazione scolastica in pendenza di causa determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non residuando alcuna utilità concreta per il ricorrente. La declaratoria di improcedibilità non esclude la condanna alle spese di lite: il giudice amministrativo liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, che impone di valutare la probabilità di accoglimento del ricorso, per come emergente dalla fase cautelare e dalle ragioni della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che, ove la condotta dell’Amministrazione abbia originato il ricorso, le spese sono poste a carico della parte resistente, in solido, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.

Il Fatto

I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore con disabilità, impugnavano la nota con cui l’Istituto Comprensivo assegnava all’alunno un monte ore di sostegno inferiore alle 30 ore settimanali indicate nel PEI. Il ricorso era proposto avanti il TAR Campania, con domanda cautelare.

Con l’ordinanza cautelare del 14.10.2025, la Sezione accoglieva l’istanza e sospendeva il provvedimento, rilevando che l’assegnazione non teneva conto di quanto deliberato in sede di verifica PEI e del fabbisogno effettivo dell’alunno. L’Amministrazione si adeguava, integrando le ore di sostegno e redigendo il PEI per l’anno scolastico in corso. All’udienza pubblica del 22.04.2026 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’espressa dichiarazione di parte ricorrente, contenuta nelle note difensive depositate in vista dell’udienza, con cui si attesta l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza cautelare e si chiede la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse. Su questa base il ricorso è dichiarato improcedibile.

La pronuncia non si esaurisce nella declaratoria processuale. Il Collegio affronta la questione delle spese, pur in assenza di una statuizione di merito. Applica il criterio della soccombenza virtuale: la parte resistente viene considerata soccombente in senso virtuale, avendo la condotta dell’Amministrazione scolastica reso necessario il ricorso e giustificato l’adozione del provvedimento cautelare.

L’esito della fase cautelare funge da indice della fondatezza dell’originaria domanda. L’ordinanza aveva riconosciuto il fumus boni iuris, rilevando che l’assegnazione delle ore di sostegno non considerava il fabbisogno dell’alunno come emergente dal PEI e dalle linee guida sui bisogni specifici. La successiva integrzione delle ore conferma, sul piano fattuale, che il ricorso era assistito da fondatezza.

Il Collegio liquida le spese in favore dei ricorrenti, ponendole a carico solidale delle Amministrazioni scolastiche resistenti. Il ricorso alla solidarietà riflette la pluralità dei soggetti evocati in giudizio. La liquidazione è contenuta in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Il Tribunale dispone l’attribuzione delle somme al difensore dei ricorrenti, che ha dichiarato di averne fatto anticipo e ne ha richiesto la liquidazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. La statuizione processuale finale è completata dall’ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa e dal mandato alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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