Diffamazione a mezzo stampa: giudizi di verità e continenza sono di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 2762 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e l’accertamento dell’esistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Tali accertamenti sono insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione. Il controllo della Corte di cassazione resta limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, oltre al sindacato sulla congruità e logicità della motivazione. Resta estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento sulla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione.

Il Fatto

Un quotidiano locale pubblicò un articolo secondo cui la curatela del fallimento di una società aveva proposto azione risarcitoria nei confronti dello Stato, ai sensi della legge n. 117 del 1988, per la responsabilità civile di un magistrato, già giudice delegato ai fallimenti, che avrebbe colpevolmente autorizzato scelte errate del curatore. Contestualmente fu esposta nelle edicole una locandina recante la notizia “Fallimento giudice citato per danni”. La domanda risarcitoria contro lo Stato fu poi dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 5 della legge n. 117 del 1988 e tale esito fu confermato nei gradi successivi.

Il magistrato convenne in giudizio l’autore dell’articolo e la società editrice, chiedendo il risarcimento del danno da diffamazione. La domanda fu rigettata dal Tribunale e, in appello, dalla Corte d’appello di Genova, che riconobbe la pertinenza, la verità sostanziale dei fatti e la continenza espositiva. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, per connessione, e li dichiara inammissibili per plurime ragioni. Anzitutto i mezzi difettano di tassatività, per la mescolanza e sovrapposizione di molteplici ed eterogenee ragioni di doglianza. La giurisprudenza di legittimità consente di superare l’inammissibilità per sovrapposizione di motivi eterogenei solo se la formulazione permette di cogliere con chiarezza le doglianze, scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente come se fossero state articolate in motivi distinti.

Al contrario, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, come quello della violazione di norme di diritto e quello dell’omesso esame di fatto decisivo, quando l’esposizione cumulativa pretenda di prescindere dagli oneri processuali distinti per ciascuna doglianza. La commistione di profili confusi e inestricabilmente combinati non consente al giudice di legittimità di individuare il nucleo delle censure e di ricondurle a uno specifico motivo tra quelli dell’art. 360 cod. proc. civ.

In secondo luogo il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., perché privo di una corretta narrazione dei fatti processuali, della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito e della chiara illustrazione dell’errore commesso e delle relative ragioni. Ne deriva un mezzo pressoché incomprensibile, che addossa alla Corte il compito, non spettante, di seeverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti per il decidere.

Infine, nei limiti in cui le critiche risultano comprensibili, esse investono i giudizi di verità e di continenza formulati dal giudice del merito, contestando il peso attribuito alla clausola di salvaguardia e l’omesso rilievo della mancata mediazione tra la dichiarazione giudiziaria e la destinazione pubblica dell’informazione. Anche tali censure sono inammissibili, perché la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti e l’apprezzamento dell’esimente del diritto di cronaca e di critica sono riservati al giudice di merito e insindacabili in legittimità se sorretti da motivazione argomentata, come nel caso di specie.

Il controllo affidato alla Corte è limitato alla verifica dell’avvenuto esame dei requisiti della continenza, della veridicità e dell’interesse pubblico, nonché al sindacato di congruità e logicità della motivazione. Resta estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento sulla capacità diffamatoria delle espressioni contestate. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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