Controinteressato pretermesso nel ricorso straordinario e scorrimento graduatorie universitarie (TAR Emilia-Romagna n. 277 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controinteressato non ritualmente evocato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato non ha manifestato alcun consenso a quella sede e può impugnare la decisione presidenziale davanti al giudice amministrativo anche per i vizi inerenti al parere del Consiglio di Stato e alle fasi anteriori. Il giudizio è formalmente impugnatorio, ma sostanzialmente di opposizione del terzo; non opera la remissione al primo giudice, ma la disciplina degli artt. 108 e 109 cod. proc. amm. e dell’art. 404 cod. proc. civ.. L’obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti vale anche per i concorsi universitari, perché l’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 ha portata generale. La specifica tematica del progetto di ricerca non può fondare la scelta di bandire un nuovo concorso, perché la valutazione dei ricercatori avviene sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. c), legge n. 240/2010.

Il Fatto

Un Ateneo bandisce una procedura per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo senior nel medesimo settore scientifico-disciplinare di un concorso precedente, la cui graduatoria era ancora valida. Un candidato, collocato in posizione utile in quella graduatoria, propone ricorso straordinario al Capo dello Stato per ottenere lo scorrimento. Il ricorso viene notificato solo a una candidata e, su ordine di integrazione del contraddittorio, al vincitore della nuova procedura.

Nelle more, il Dipartimento chiama il secondo classificato della nuova procedura, che stipula il contratto. Sopravviene il decreto presidenziale di accoglimento, che annulla il bando e travolge gli atti conseguenti, compreso il contratto. Il secondo classificato impugna allora il decreto e il parere; il candidato pretermesso, a sua volta, aveva già impugnato gli atti della procedura davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi, il Collegio esamina in via pregiudiziale le eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione del parere e del decreto. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. Stato n. 9190/2022, n. 2813/2022, n. 1346/2014), il Tribunale distingue la posizione di chi ha scelto o accettato la sede straordinaria da quella del controinteressato pretermesso. Solo il primo incontra il limite dei vizi successivi al parere; il secondo può censurare anche il parere e le fasi anteriori.

Ripercorsa la sequenza temporale, il Collegio rileva che al momento del parere il ricorrente era già stato chiamato quale secondo in graduatoria: gli va quindi riconosciuta la qualifica di controinteressato pretermesso, con conseguente ammissibilità del ricorso e insussistenza di qualsiasi acquiescenza.

Nel merito, il Tribunale conferma il parere impugnato. La validità triennale delle graduatorie discendeva dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, applicabile ratione temporis, e dall’art. 6, comma 9, del Regolamento di Ateneo; la clausola del bando che escludeva lo scorrimento non era coerente con tale quadro. L’art. 17 del Regolamento ha poi recepito la previsione dell’art. 1, comma 147, legge n. 160/2019, sicché le censure regolamentari non reggono.

Il nucleo centrale riguarda la motivazione della scelta di indire una nuova procedura. L’Ateneo aveva valorizzato la diversità del progetto di ricerca. Per il Collegio tale ragione contrasta con l’art. 24, comma 2, lett. c), legge n. 240/2010 e con l’art. 6, comma 7, del Regolamento, che impongono la valutazione su titoli, curriculum e produzione scientifica (TAR Lazio n. 2663/2022, Cons. Stato n. 5050/2018). Usare la tematica di ricerca per negare lo scorrimento integra elusione di quelle norme.

Quanto agli atti che hanno privato di effetti il contratto, il Tribunale esclude l’illegittimità derivata: l’annullamento del bando travolge automaticamente gli atti successivi, e l’attività dell’Ateneo è sostanzialmente vincolata, con esito che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto mutare. Il ricorso avverso il decreto è respinto; quello del candidato pretermesso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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