Pertinenza urbanistica esclusa per muro di cinta e pavimentazione di lotto agricolo (Cons. Stato n. 4997 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di pertinenza urbanistica, sul piano edilizio, è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale. Un muro di cinta in cemento armato di altezza pari a mt. 2,50, esteso all’intero perimetro di un lotto di mq. 540, unitamente alla pavimentazione del lotto, esorbita da tale nozione e integra nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, per il suo rilevante impatto sul territorio. Il richiamo alla disciplina civilistica dei muri di cinta e delle distanze è irrilevante, dovendosi aver riguardo alla rilevanza pubblicistica delle opere. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 non determina l’annullamento del diniego quando, per l’infondatezza della pretesa sostanziale, il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il titolare di un’officina meccanica presentava al Comune un’istanza di accertamento di conformità per opere realizzate senza titolo su un’area adiacente all’opificio: un muro di confine in calcestruzzo e una pavimentazione in battuto di cemento armato. L’Amministrazione comunicava il parere non favorevole sull’istanza. Il privato impugnava tale provvedimento davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza di primo grado il proprietario proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omissione del preavviso di rigetto e la natura pertinenziale delle opere rispetto all’officina. Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui l’art. 10-bis va coordinato con l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990: ove il provvedimento presenti un contenuto dispositivo che non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, il contraddittorio procedimentale risulta inutile e l’annullamento si tradurrebbe in una duplicazione dell’attività amministrativa (Sez. VI n. 4679 del 2023; Sez. III n. 11107 del 2022). Nella specie l’apporto partecipativo si esauriva nella riproposizione della tesi pertinenziale, priva di fondamento, senza introdurre nuovi temi di indagine.

Nel respingere il secondo motivo, il Collegio ribadisce che la pertinenza urbanistica è circoscritta agli interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale (Sez. VII n. 2190 del 2026). Le opere in esame — muro in calcestruzzo armato alto mt. 2,50 lungo tutto il perimetro e battuto di cemento armato su un lotto di mq. 540 — superano tale soglia e determinano una significativa trasformazione dello stato dei luoghi.

Da ciò deriva l’irrilevanza del richiamo all’art. 878 c.c. in materia di muri di cinta e distanze: il giudizio verte sulla rilevanza pubblicistica delle opere e sul loro contrasto con la strumentazione urbanistica. Il diniego richiama la classificazione dell’area come zona “E” destinata ad attività agricole e come zona “E2” a inedificabilità, secondo P.R.G. e P.U.C. adottato.

La Corte esclude poi la pretesa perdita della destinazione agricola del lotto: le asserzioni dell’appellante difettano di supporto probatorio e la documentazione comunale conferma la destinazione rurale. L’uso di fatto come deposito non assume rilievo, anche per il limitato valore riconosciuto alle risultanze catastali (Sez. VI n. 5 del 2015; Sez. IV n. 1769 del 2009; Sez. V n. 2618 del 2007).

Il tentativo di segmentare le opere si scontra infine con l’indirizzo secondo cui la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica degli interventi (Sez. VII n. 1991 del 2026; Sez. II n. 5831 del 2025). L’accertamento di conformità afferisce ai soli abusi formali (Sez. III n. 2403 del 2026). L’appello è quindi respinto, con regolazione delle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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