Diffida ambientale e omessa comunicazione di avvio: atto vincolato senza contraddittorio (TAR Lombardia n. 436 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La diffida emanata ai sensi dell’art. 29, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 per l’inosservanza delle prescrizioni del PAUR ha contenuto vincolato, o comunque non diverso da quello adottato: la sua adozione consegue all’accertamento dell’inadempimento degli obblighi di facere fissati in sede autorizzatoria. Ne deriva che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’annullamento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Le opere di compensazione e mitigazione previste dal PAUR costituiscono obblighi giuridicamente rilevanti, la cui inosservanza legittima la diffida e le conseguenti prescrizioni di adempimento. Il termine fissato per la realizzazione dell’opera si riferisce al compimento della stessa, non alla mera presentazione delle istanze autorizzatorie.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento industriale in provincia di Mantova, interessato da un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale adottato nel 2020. L’allegato al PAUR prescriveva una serie di opere di mitigazione e compensazione: tre interventi a verde, con termine di sei mesi dalla messa in esercizio dell’impianto, e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile, con termine di un anno.

Dopo la messa in esercizio, la società ha chiesto e ottenuto una proroga per l’impianto del bosco e ha poi proposto, ex art. 6, comma 9, d.lgs. n. 152/2006, la sostituzione di un tratto di pista con la manutenzione straordinaria di un’area verde. La Provincia ha ritenuto la proposta migliorativa e ha fissato il termine del 31.3.2022. All’esito di un sopralluogo, rilevate opere incomplete e piante secche, ha emesso la diffida impugnata, con contestuale verbale di illecito amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge tutte le censure. Sul primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio, osserva che l’inadempimento degli obblighi di compensazione era evidente: la diffida aveva dunque contenuto vincolato e, in ogni caso, non avrebbe potuto essere diversa. Opera quindi la preclusione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Quanto alla pista ciclabile, il Collegio rileva che la sua estensione fino al ponte sul canale era già prevista nel PAUR: la modifica concordata con il Comune ha riguardato solo la traslazione del tracciato, non la sua lunghezza. È stata la stessa società a frazionare l’opera in due stralci, senza completare il secondo. La tesi contraria è giudicata pretestuosa.

Sulla manutenzione straordinaria dell’area verde, la tesi secondo cui entro il termine andavano solo richiesti i titoli edilizi è priva di fondamento: l’atto del 1.12.2021 imponeva che l’opera fosse realizzata entro il 31.3.2022. La società, peraltro, aveva chiesto il permesso di costruire solo per l’abbattimento delle piante, non per la piantumazione. Il Collegio esclude poi che l’esito del procedimento ex art. 6, comma 9 abbia sottratto l’opera alla qualificazione di condizione ambientale: la sostituzione ha modificato il PAUR, e la società non ha impugnato l’atto che la prescriveva.

Sul doppio filare lungo il canale, la censura di buona fede è infondata: la società sapeva dal 2022 che le piante non avevano ripreso l’attività vegetativa e avrebbe dovuto sostituirle in primavera; ha invece acquisito il preventivo solo dopo il sopralluogo e l’ordine di acquisto dopo la notifica della diffida. La mancata perizia è irrilevante, essendo incontestato lo stato delle piante. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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