Terza prova esame di Stato e argomenti svolti dopo il documento del consiglio di classe (TAR Marche n. 483 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La commissione d’esame di Stato può predisporre il testo della terza prova scritta includendo quesiti su argomenti trattati dalla classe dopo la data di redazione del documento del consiglio di classe. L’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 323/1998 e l’art. 6 dell’O.M. n. 6 del 02.05.2018 impongono alla commissione di rispettare la coerenza con l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso, non di limitarsi agli argomenti già svolti alla data del documento. La funzione del documento è vincolare la commissione agli argomenti affrontati durante l’anno scolastico e inclusi nel percorso disciplinare, non fissare un limite temporale allo svolgimento degli argomenti oggetto di esame. L’inclusione di un argomento nel documento del consiglio di classe, con la precisazione che sarà trattato in seguito, ne conferma la riconducibilità al programma svolto e dunque la legittima utilizzabilità in sede d’esame.

Il Fatto

Il ricorrente, studente dell’ultimo anno di un istituto superiore, conseguiva la maturità con una votazione che riteneva inferiore alle proprie aspettative. Nel corso del quinquennio aveva riportato una media elevata e ottime valutazioni, in particolare in lingua inglese; anche all’esame otteneva un buon risultato nella prima prova scritta e quattro dei cinque punti del cosiddetto bonus.

Il ricorrente lamentava un’irregolarità nella terza prova scritta, segnatamente nel quesito di lingua inglese, che riguardava un argomento trattato dalla classe dopo la data del documento elaborato dal consiglio di classe. Assumeva che la precisazione dell’insegnante, contenuta in quel documento, dovesse impedire al commissario esterno di formulare il quesito su tale materia. Chiedeva quindi l’annullamento dei punteggi attribuiti nella disciplina e del conseguente voto finale, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 323/1998 e dell’art. 6 dell’O.M. del 2 maggio 2018. Le Amministrazioni intimate resistevano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del gravame per mancata impugnazione dell’atto presupposto, costituito dal documento del consiglio di classe. Su tale rilievo la parte controdeduceva oralmente. Il Tribunale ha ritenuto superabili i profili di inammissibilità e, in ogni caso, ha affermato di poterne prescindere stante l’infondatezza del ricorso nel merito.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il testo dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 323/1998, che affida alla commissione la predisposizione della terza prova e impone che la relativa formulazione sia coerente con l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. Il consiglio di classe elabora per la commissione un documento che esplicita contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri e strumenti di valutazione, obiettivi raggiunti. La commissione definisce collegialmente la struttura della prova in coerenza con tale documento.

Il Tribunale ha quindi esaminato l’art. 6 dell’O.M. applicabile per l’anno scolastico di riferimento, che riproduce e specifica il contenuto del documento del consiglio di classe, con particolare riferimento alla terza prova e al colloquio. Dalla lettura combinata delle due disposizioni il Collegio ha tratto il principio secondo cui non sussiste alcuna preclusione a che la commissione proponga quesiti su argomenti trattati dopo la redazione del documento, purché si tratti di argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico e inclusi nel percorso disciplinare indicato nel documento stesso.

Il Tribunale ha precisato che nel caso concreto non era in contestazione che il quesito di lingua attenesse a un argomento svolto in corso d’anno, seppure dopo la data del documento. Ha chiarito che la ratio delle disposizioni è vincolare la commissione alla scelta di argomenti affrontati durante l’anno e inclusi nel documento, che sintetizza l’azione didattica dell’intero ultimo anno, e non fissare un limite temporale allo svolgimento degli argomenti esaminabili. La precisazione dell’insegnante, secondo cui taluni argomenti sarebbero stati trattati dopo tale data, non implica che essi non potessero costituire materia d’esame: l’inclusione nel percorso disciplinare ne conferma anzi la riconducibilità al programma svolto.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e respinto. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese processuali, anche in considerazione della questione interpretativa sottoposta al suo vaglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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