Risoluzione della concessione di impianto sportivo e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 1993 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla risoluzione per inadempimento della convenzione di affidamento in gestione di un impianto sportivo comunale ha ad oggetto la fase esecutiva del rapporto concessorio e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La concessione di gestione dell’impianto sportivo si qualifica come concessione di pubblico servizio, con conseguente applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. La riserva di giurisdizione amministrativa opera solo quando l’amministrazione esercita poteri autoritativi o di vigilanza; la risoluzione contrattuale, anche se adottata all’esito di un procedimento, esprime un potere di natura privatistica. Il riparto si determina in base al petitum sostanziale: se la lite investe l’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento delle obbligazioni, senza controllo sull’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione è del giudice ordinario.

Il Fatto

Una società consortile ha stipulato nel 2016 con un Comune una convenzione per l’affidamento in gestione dell’impianto natatorio comunale, di durata quindicennale, all’esito di una procedura ad evidenza pubblica. Con determina del maggio 2023 il Comune ha disposto la risoluzione della convenzione per inadempimento della concessionaria, contestando la mancata apertura dell’impianto per più mesi e l’omessa esecuzione degli interventi di manutenzione a proprio carico.

La concessionaria ha impugnato la determina e gli atti connessi, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti della risoluzione e della violazione, da parte del Comune, degli obblighi di manutenzione straordinaria, con condanna al risarcimento dei danni. Il Comune ha proposto ricorso incidentale per il risarcimento dei danni da inadempimento e la società ha impugnato con motivi aggiunti la nuova convenzione stipulata con altro gestore. Quest’ultimo ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di giurisdizione. La convenzione prevedeva, all’art. 5, che la concessionaria assicurasse il funzionamento dell’impianto assumendo gli oneri gestionali e gli interventi di manutenzione straordinaria, con entrate proprie e un contributo annuale, corrispondendo un canone al Comune. Gli artt. 7 e 8 dettagliavano obblighi di manutenzione e opere di miglioramento; l’art. 12 lasciava in capo all’ente gli interventi straordinari non rientranti tra le migliorie offerte.

In ragione dell’oggetto e delle caratteristiche del rapporto, la concessione è qualificata come concessione di pubblico servizio, secondo la giurisprudenza che valorizza la centralità del momento della gestione e la strumentalità dell’affidamento del bene (Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 2022, n. 1784; Cons. Stato, 28 gennaio 2021, n. 858). Trova quindi applicazione l’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la giurisdizione ordinaria si estende a tutte le questioni inerenti l’esecuzione e l’adempimento della concessione e alle conseguenze risarcitorie, salvo che l’amministrazione eserciti poteri autoritativi (Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2023, n. 25427; Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728). La riserva di giurisdizione esclusiva non si giustifica con la mera attinenza della lite alla materia, ma richiede la valutazione di legittimità di provvedimenti espressivi di pubblici poteri.

La Sezione precisa che la riserva relativa a indennità, canoni e corrispettivi va interpretata in senso ampio, ricomprendendovi le controversie sulla fase esecutiva e sulla risoluzione del rapporto, perché viene in rilievo il profilo paritario e patrimoniale (TAR Toscana, sez. I, 19 luglio 2022, n. 942). Nel caso concreto, disponendo la risoluzione, il Comune non ha svolto valutazioni discrezionali autoritative, ma ha accertato inadempienze applicando gli artt. 1453 e ss. c.c. e la clausola contrattuale. La risoluzione non è riconducibile all’attività di vigilanza, riferibile invece a provvedimenti come l’ordinanza sindacale di chiusura dell’impianto per l’emergenza sanitaria. Nemmeno la procedimentalizzazione dell’atto ne muta la natura privatistica.

Ricorso introduttivo, motivi aggiunti e ricorso incidentale sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate in ragione delle residue incertezze giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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